Con comunicato del 18 luglio 2018, l’ANAC fornisce le istruzioni operative per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione degli stessi attraverso l’Applicativo predisposto per la gestione dei relativi processi.

In riferimento a quanto disposto dagli articoli 77 e 78 del Codice dei contratti pubblici, nonché dalle Linee guida n. 5, in esito alla delibera n. 648 adottata dal Consiglio dell’Autorità in data 18 luglio 2018, l’ANAC ha diramato, a beneficio degli utenti interessati, le seguenti istruzioni operative per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione dei commissari attraverso l’Applicativo predisposto per la gestione dei relativi processi.

1. L’iscrizione all’Albo, il procedimento di estrazione e la gestione dell’Albo avvengono attraverso l’Applicativo reso disponibile dall’Autorità nella sezione servizi del portale http://www.anticorruzione.it/.

2. I candidati in possesso dei requisiti di esperienza, di professionalità e di onorabilità previsti dalle Linee guida n. 5 possono iscriversi all’Albo, attraverso l’Applicativo, autocertificando, ai sensi del decreto del Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti. Il richiedente deve essere in possesso di un dispositivo per la firma digitale, di un indirizzo PEC e disporre di credenziali username e password rilasciate dal sistema dell’Autorità.

3. I candidati predispongono la domanda di iscrizione accedendo direttamente all’Applicativo e compilando i campi previsti. I candidati possono allegare alla domanda di iscrizione esclusivamente un proprio curriculum vitae. Terminato l’inserimento dei dati, l’Applicativo genera un documento in formato pdf che contiene le dichiarazioni rese. Il documento deve essere scaricato dall’esperto, da questi firmato digitalmente e ricaricato nell’Applicativo. La corretta ricezione del documento ricaricato e inviato perfeziona l’iscrizione all’Albo. L’esperto può verificare o modificare i dati della propria iscrizione consultando l’Albo stesso o accedendo alle apposite sezioni dell’Applicativo. Sono segnalate tramite l’Applicativo dal soggetto interessato (esperto o stazione appaltante) le modifiche che incidono sul possesso dei requisiti o altre modifiche delle condizioni soggettive dell’esperto, nonché le circostanze previste dai paragrafi 4.9 e 4.10 delle Linee guida n. 5.

I candidati che possiedono i requisiti per l’iscrizione in più di una delle categorie di cui al paragrafo 2.2 delle Linee guida n. 5 compilano la domanda selezionando tutti i profili posseduti e autocertificando il possesso dei requisiti di una delle categorie indicate. In ogni caso il candidato deve dichiarare se è dipendente di una stazione appaltante e se ha ricevuto sanzioni nel corso della sua attività lavorativa e professionale, anche se riferite ad una categoria diversa da quella per la quale viene autocertificato il possesso dei requisiti. Gli esperti dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici possono iscriversi o solo come commissari interni dell’amministrazione di appartenenza, oppure sia come commissari interni dell’amministrazione di appartenenza che come commissari esterni per le procedure indette dalle altre stazioni appaltanti. Ai fini della dimostrazione dei requisiti di professionalità di cui ai precedenti paragrafi 2.3 lettera f), 2.4 lettera g), 2.5 lettera e) e 2.6 lettera d) delle Linee guida n. 5 si intende come incarico tipico dell’attività svolta una prestazione retribuita pertinente alla professionalità della sottosezione cui l’esperto intende iscriversi. Si prescinde dal requisito della retribuzione per gli incarichi conferiti a dipendenti pubblici da una pubblica amministrazione. Sono inoltre valutabili, indipendentemente dalla retribuzione, gli incarichi di: RUP, commissario di gara, direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione nonché l’aver conseguito un titolo di formazione specifica nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l’iscrizione.

4. L’iscrizione all’Albo può essere effettuata in qualsiasi momento dell’anno solare, fermo restando che la tariffa di iscrizione stabilita dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 febbraio 2018 è dovuta per ciascun anno solare indipendentemente dalla data di iscrizione. Il mancato pagamento della tariffa comporta il rifiuto dell’iscrizione. In fase di avvio dell’Albo la tariffa versata per le iscrizioni effettuate nel 2018 è comprensiva dell’annualità dovuta per il 2019. La tariffa per gli anni successivi a quello dell’iscrizione dovrà essere versata entro il 31 gennaio di ciascun anno.  Qualora l’esperto non versi la tariffa entro il predetto termine viene sospeso dall’Albo e, in difetto di regolarizzazione entro 30 giorni dal sollecito dell’Autorità, cancellato dall’Albo. Per il versamento della tariffa si osservano le istruzioni indicate nel sito dell’Autorità. La tariffa non è esigibile nei riguardi degli esperti iscritti unicamente come commissari interni delle amministrazioni aggiudicatrici di appartenenza. Il rigetto della domanda di iscrizione ovvero la cancellazione dall’Albo non comportano il diritto alla restituzione della tariffa versata, vista la necessaria attività istruttoria in capo ai competenti uffici dell’Autorità.

5. Ogni anno, entro il 31 gennaio, ai fini del mantenimento dell’iscrizione, oltre al pagamento della tariffa di iscrizione se dovuta, l’esperto conferma tramite l’Applicativo la permanenza dei requisiti dichiarati. L’esperto comunica, tramite l’Applicativo, anche l’intenzione di cancellarsi dall’Albo, portando a termine comunque le attività nella commissione in cui sia stato nominato commissario. L’esperto che non sia componente di commissioni è cancellato senza ulteriori formalità, altrimenti è escluso dalla visibilità pubblica dell’Albo e definitivamente cancellato a seguito della comunicazione della stazione appaltante di cui al successivo punto 10.

6. La stazione appaltante richiede tramite l’Applicativo, in coerenza con le previsioni della documentazione di gara, che può prevedere, per ciascuna delle tipologie professionali, oltre alle sottosezioni principali, una o più sottosezioni equivalenti o subordinate, anche al fine di ridurre le probabilità che l’estrazione possa non individuare il numero di esperti richiesti, la lista di esperti tra cui sorteggiare, ai sensi del dell’articolo 77, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, i componenti esterni della commissione. Allo scopo indica secondo la struttura proposta dall’Applicativo:

  • il CIG della procedura di affidamento;
  • la sezione dell’Albo;
  • se l’affidamento è di particolare complessità;
  • una o più sottosezioni principali in cui devono essere iscritti gli esperti da estrarre e per ciascuna di esse le eventuali sottosezioni equivalenti o subordinate, in coerenza con le previsioni della documentazione di gara;
  • il numero di esperti da estrarre, in misura pari al doppio o al triplo degli esperti da nominare.

7. La documentazione di gara deve essere redatta fornendo le predette informazioni e, allo scopo, può prevedere, per ciascuna delle tipologie professionali, oltre alle sottosezioni principali suindicate, una o più sottosezioni equivalenti o subordinate, anche al fine di ridurre le probabilità che l’estrazione possa non individuare il numero di esperti richiesti.

8. L’ANAC, tramite l’Applicativo, previa verifica delle informazioni inserite, fornisce alla stazione appaltante richiedente la lista degli esperti estratti, con i seguenti criteri:

a) gli esperti sono estratti tra quelli, della sezione, sottosezione e livello di esperienza indicati dalla stazione appaltante con il minor numero di nomine ricevute a componente di commissione giudicatrice, considerando tutte le sottosezioni cui è iscritto e tutti i periodi di iscrizione, esclusi gli  interni alla stazione appaltante, quelli sospesi nonché quelli temporaneamente non estraibili in quanto già estratti in una procedura di composizione di altra  commissione non ancora definita;

b) la casualità e l’indipendenza dell’estrazione degli esperti dal gruppo composto come indicato alla lettera a) è assicurata attraverso la funzionalità di generazione di numeri casuali messa a disposizione da un servizio esterno di randomizzazione. Nel caso di indisponibilità di detto servizio esterno la generazione dei numeri casuali avviene utilizzando le funzionalità messe a disposizione dall’ambiente operativo dell’Applicativo.

Per le estrazioni relative alla sezione speciale si applicano inoltre gli ulteriori criteri previsti all’articolo 77, comma 3, primo periodo del Codice dei contratti pubblici.

L’estrazione si considera validamente effettuata quando il numero degli esperti estratti risulti corrispondente a quello richiesto dalla stazione appaltante. In tale ipotesi l’Applicativo genera un file formato pdf contente i nominativi e i riferimenti degli esperti estratti, che costituisce la lista di cui all’articolo 77, comma 3 del Codice dei contratti pubblici. La disponibilità di detto file nell’Applicativo integra la comunicazione da parte dell’ANAC ai sensi della predetta disposizione. L’estrazione validamente effettuata può essere annullata, attraverso l’Applicativo, previa adeguata motivazione. In tal caso la stazione appaltante procede ad una nuova richiesta di estrazione per la stessa procedura di affidamento. Se l’estrazione non consente di soddisfare le richieste della stazione appaltante, per insufficiente disponibilità di esperti estraibili, la stessa è invalida.

L’Applicativo genera un file formato pdf contenente l’esito negativo dell’estrazione. In tale ipotesi la stazione appaltante, per la generazione della lista, dovrà ripetere la procedura di estrazione.

9. Con le stesse modalità e criteri è richiesta dalla stazione appaltante una nuova lista di esperti necessari alla costituzione o al reintegro della commissione nei casi di cui al successivo punto n. 11, terzo e quarto periodo.

10. La stazione appaltante dà comunicazione all’Autorità, tramite l’Applicativo, dell’avvenuta pubblicazione della commissione sul sito della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29 del Codice dei contratti pubblici, contestualmente alla comunicazione di cui al periodo che segue. Entro 3 giorni dalla nomina della commissione va comunicato all’Autorità tramite l’Applicativo: l’esito del sorteggio, la composizione della commissione, ivi compresi i componenti interni, e inoltre gli eventuali impedimenti che hanno escluso dal sorteggio esperti estratti o la eventuale mancata accettazione dell’incarico da parte di alcuni di essi. La tempestività della comunicazione è essenziale ai fini del corretto funzionamento dell’Applicativo, poiché gli esperti compresi nella lista rimangono in condizione di non estraibilità fino all’adempimento della presente disposizione.

11. In caso di impedimento di uno o più candidati designati, ovvero in presenza di una causa ostativa di cui ai paragrafi 2 e 3 delle Linee guida n. 5, è individuato, con nuovo sorteggio pubblico, un sostituto all’interno della lista dei rimanenti soggetti, con le stesse professionalità, già proposta dall’Autorità. Se i soggetti in lista non sono sufficienti, la stazione appaltante richiede all’Autorità un’integrazione alla lista dei candidati. Nel caso in cui detto o altro impedimento si manifesti dopo la costituzione della commissione, la stazione appaltante richiede, tramite l’Applicativo, una nuova lista di candidati per il sorteggio del candidato da sostituire, indicando le motivazioni.

12. Entro 3 giorni dalla conclusione dei lavori della commissione la stazione appaltante ne dà informazione all’ANAC tramite l’Applicativo.

13. Nel caso di richieste relative a procedure per l’affidamento di servizi e forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuate nell’ambito di attività di ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 77, comma 3, del Codice, la stazione appaltante indica, tramite l’Applicativo, oltre quanto previsto nel precedente punto n. 7:

  • le caratteristiche di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuate nell’ambito di attività di ricerca e sviluppo, dell’offerta da giudicare;
  • i motivi per cui non può farsi ricorso alla selezione mediante estrazione degli esperti selezionati con estrazione tra quelli presenti nelle sottosezioni dell’Albo;
  • i nominativi e le competenze degli esperti, iscritti all’Albo, proposti come commissari e l’eventuale numero e caratteristiche degli esperti esterni da sorteggiare.

L’Autorità può richiedere integrazioni alla documentazione prodotta o convocare in audizione la stazione appaltante. Ove l’Autorità non concordi su tutti o parte dei profili proposti si procede con i criteri ordinari di estrazione nella sottosezione che la stazione appaltante deve comunque indicare nella richiesta;

14. Ai fini delle sanzioni previste a carico dell’iscritto all’Albo dal paragrafo 4.13 delle Linee guida n. 5, si intende come reiterata omissione la mancata presentazione dei documenti ivi indicati per 3 volte.

15. Ai fini delle sanzioni previste a carico dell’iscritto all’Albo dal paragrafo 4.14 delle Linee guida n. 5, il biennio ivi indicato si intende come quello composto dall’anno solare in corso e da quello ad esso precedente.

16. Ai fini dell’iscrizione degli esperti, l’Albo è operativo dal 10 settembre 2018;

17. Ai fini dell’estrazione degli esperti, l’Albo è operativo, per le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza della presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019. Da tale data, è superato il periodo transitorio di cui all’articolo 216, comma 12, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici.

 Comunicato ANAC

Linee guida n. 5

 

 


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