L’omesso scorporo dei costi della manodopera all’interno dell’offerta economica, non rende automaticamente inammissibile la stessa, potendo trattarsi di una carenza solo formale.

Autorità nazionale anticorruzione, delibera n. 420 del 2 maggio 2018

A margine

Il fatto

Un’impresa propone all’ANAC un’istanza di parere di precontenzioso ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, contestando la legittimità dell’operato di una stazione appaltante che non aveva previsto nella lex specialis l’indicazione dei costi sulla manodopera ed aveva conseguentemente proceduto all’ammissione alla gara e all’aggiudicazione ad un concorrente che non li aveva indicati in sede di offerta.

La stazione appaltante motiva tale omissione chiarendo che, nella gara in questione, «la valutazione dell’anomalia dell’offerta ex articolo 97 è stata esplicitamente esclusa dalla disciplina di gara, in coerenza con quanto previsto da alcune ordinanze del dipartimento della protezione civile», secondo cui «la stazione appaltante può verificare le offerte anomale ai sensi dell’articolo 97 del d.lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 6 del medesimo articolo, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto».

Il parere

L’ANAC ricorda che l’articolo 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 prevede che:

«Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d)»;

La disposizione ha natura di norma imperativa, non derogabile dal bando e capace, all’occorrenza, di eterointegrarlo (Tar Calabria, 6 febbraio 2018, n. 332).

Pertanto appare irrilevante la circostanza che la lex specialis non preveda specificatamente l’obbligo di indicazione dei costi della manodopera, in ragione del fatto che tale obbligo discende direttamente dalla legge.

Dall’altro lato, relativamente alla questione dell’omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, la giurisprudenza ha distinto il caso in cui nell’offerta presentata non sia stata specificata dettagliatamente la quota di prezzo corrispondente ai predetti oneri – c.d. carenza di ordine formale, sanabile – da quello in cui la stessa sia stata formulata senza considerare tali costi nel prezzo finale – c.d. carenza di ordine sostanziale, insanabile (Tar Emilia Romagna, 16 gennaio 2018, n. 43).

Tale interpretazione, sempre con riferimento all’omessa indicazione degli oneri della sicurezza, è stata richiamata anche dall’Autorità che, differenziando l’ipotesi della natura sostanziale o formale dell’eventuale integrazione dell’indicazione degli oneri, ha chiarito come «nel primo caso, infatti, il soccorso istruttorio non potrebbe essere esperito, in quanto il concorrente, formulando un’offerta economica senza considerare gli oneri di sicurezza, nel sanare la propria offerta, apporterebbe una modifica sostanziale all’offerta medesima, in violazione dei principi generali in materia dei contratti pubblici. Nel secondo caso, invece, avendo il concorrente indicato un prezzo comprensivo degli oneri di sicurezza, senza tuttavia chiarirne l’importo, l’amministrazione potrebbe procedere alla richiesta di integrazione mediante soccorso istruttorio, trattandosi di una specificazione formale di una voce, già prevista nell’offerta, ma non indicata separatamente» (delibera n. 226 del 1° marzo 2017)

Ad avviso dell’ANAC, tale ragionamento logico-giuridico può essere applicato anche alle ipotesi di mancata indicazione specifica dei costi della manodopera, consentendo all’operatore economico che non abbia indicato separatamente tali costi, ma che li abbia in ogni caso computati nell’offerta complessiva, di poterne dare la relativa specificazione, senza incorrere in un’integrazione dell’offerta economica, in violazione dell’articolo 83, comma 9.

In tal senso, si è espressa anche la giurisprudenza secondo cui, in assenza di una espressa previsione nella lex specialis che richieda la puntuale indicazione del costo della manodopera, l’operatore che abbia comunque considerato tale costo nell’offerta economica complessiva inizialmente presentata possa fornire l’indicazione separata del costo della manodopera successivamente, a seguito di legittima richiesta di chiarimenti in tal senso da parte della stazione appaltante (Tar Lecce, ord. caut. 7 febbraio 2018, n. 73).

Pertanto l’omesso scorporo dei costi della manodopera all’interno dell’offerta economica, non rende automaticamente inammissibile la stessa, potendo trattarsi di una carenza solo formale.

Conclusioni

Pertanto, qualora la lex specialis non preveda espressamente l’indicazione dei costi della manodopera, la stessa è eterointegrata dal contenuto dispositivo di cui all’articolo 95, comma 10 del Codice, e conseguentemente, la stazione appaltante, in caso di mancata indicazione specifica di tali costi da parte del concorrente, è tenuta a verificare la natura sostanziale o formale della relativa carenza, chiedendo all’operatore economico chiarimenti, a condizione che l’offerta resti invariata nel rispetto dell’articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016.

di Simonetta Fabris

 


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