I criteri di valutazione dell’offerta tecnica devono evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti sotto un profilo qualitativo della prestazione offerta per distinguersi dai requisiti di partecipazione richiesti al concorrente.
Autorità nazionale anticorruzione, parere di pre-contenzioso, delibera 24 gennaio 2018, n. 70
A margine
Il fatto – L’ANCE presenta un’istanza di parere ex art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, d.lgs. 50/2016, relativamente ad una procedura ristretta per l’affidamento dei lavori di manutenzione di fabbricati ferroviari e di attività di conduzione manutenzione di impianti di riscaldamento e trasloelevatori.
L’associazione lamenta la presunta illegittimità dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica definiti dalla stazione appaltante sotto un profilo esclusivamente quantitativo sulla base di elementi attinenti alla struttura e affidabilità dell’offerente senza la previsione di una valutazione qualitativa dell’offerta.
Il parere – L’ANAC ricorda che il criterio di aggiudicazione della gara in esame è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, d.lgs. 50/2016 secondo cui i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo devono essere oggettivi e connessi all’oggetto dell’appalto al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento.
Nella delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 (Linee Guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”), l’Autorità ricorda di aver chiarito che:
- sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto quei criteri che: riguardano lavori, forniture o servizi da fornire nell’ambito dell’affidamento sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del ciclo di vita (compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio o in un processo specifico per una fase successiva del ciclo di vita, anche se non sono parte del loro contenuto sostanziale);
- attengono alle caratteristiche dei lavori, dei beni o dei servizi ritenute più rilevanti dalla stazione appaltante ai fini della soddisfazione delle proprie esigenze e della valorizzazione degli ulteriori profili indicati dal Codice;
- le stazioni appaltanti devono individuare criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante. I citati criteri devono, pertanto, consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta, scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l’applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo.
L’articolo 95 nel definire esemplificativamente i criteri di valutazione dell’offerta indica, tra gli altri, quello relativo a «organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto».
Nel caso di specie, il disciplinare di gara, nella parte relativa ai contenuti dell’offerta tecnica, precisa che: «Nella compilazione della scheda relativa all’offerta tecnica il concorrente dovrà riportare solo i requisiti effettivamente posseduti all’atto della domanda di partecipazione dal concorrente stesso, sia esso impresa singola/RTI/consorzio/ausiliaria/etc.
Conclusioni – L’Autorità ritiene che le previsioni contestate della lex specialis, relative ai criteri di valutazione dell’elemento qualità dell’offerta tecnica (struttura di impresa; organizzazione del personale; organizzazione tecnica) e relativi sub criteri, sembrano riferibili a requisiti di partecipazione del concorrente piuttosto che a elementi relativi alle caratteristiche migliorative dell’offerta tecnica sotto un profilo qualitativo della prestazione offerta.
Pertanto i criteri di valutazione dell’elemento qualità dell’offerta tecnica così come definiti nella gara in esame, non appaiono concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti sotto un profilo qualitativo della prestazione offerta.
di Simonetta Fabris