Il Regolamento e l’avviso di costituzione di un elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio delle società del Gruppo Equitalia sono legittimi.

Tar Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 9 gennaio 2018, n. 150, Presidente Stanizzi, Estensore Andolfi

A margine

Il fatto – Due ordini provinciali di avvocati impugnano l’elenco costituito dalle Società del Gruppo Equitalia per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio e il relativo regolamento che ne è alla base, contestando:

  • il termine massimo per le iscrizioni;
  • la durata predeterminata dell’elenco;
  • i compensi previsti, eccessivamente bassi e lesivi della dignità professionale, sottoposti al ribasso con la previsione di un confronto economico tra le offerte dei professionisti;
  • i requisiti previsti per l’iscrizione, ritenuti sproporzionati, irragionevoli e lesivi della dignità professionale e del principio di concorrenza.

La sentenza – Il Tar, dopo aver ricordato che si tratta di servizi esclusi dal codice dei contratti pubblici ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i quali devono essere comunque rispettati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e pubblicità, afferma l’infondatezza dei motivi addotti.

Infatti, proprio ai sensi dell’art. 1 della L. 31/12/2012, n. 247, “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, non discende alcuna illegittimità del regolamento impugnato che, nel prevedere un elenco chiuso, limitato a chi abbia presentato la domanda di iscrizione entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, non reca alcuna lesione all’indipendenza e all’autonomia degli avvocati.

Circa la lesione del principio di concorrenza, il Tar ritiene che la limitazione di durata dell’elenco a un solo anno consenta il ricambio frequente degli avvocati interessati e pertanto risulta pienamente aderente ai principi di massima concorrenza, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità evocati e tutelati dall’ordinamento.

Quanto ai compensi previsti, ritenuti irrisori e lesivi del decoro della professione di avvocato, in quanto commisurati al 60% della tariffa di cui al DM n. 55 del 2014 e soggetti a ribasso con la previsione di una sorta di gara tra i professionisti iscritti nell’elenco, il Tar ricorda che, per effetto del superamento del sistema tariffario, i compensi delle attività forensi sono demandati ad accordi fra le parti. Ne deriva che le tabelle di cui al DM n. 55 del 2014 non possono più essere elevate a parametro di legittimità dei compensi contrattualmente stabiliti.

Peraltro, il compenso relativo agli incarichi sul contenzioso sulla riscossione è previsto come compenso fisso mentre per il contenzioso relativo ad altre materie si prevede una determinazione che tiene conto del valore della lite, del grado di complessità dell’incarico e dell’importanza dell’opera.

Le tabelle evocate sono sì prese in considerazione dal Regolamento, ma con possibilità di riduzione non superiore al 60%, e di incremento non superiore al 20%. Tale sistema di predeterminazione, in linea generale, non risulta violativo di alcuna legge, né appare palesemente irragionevole, tenendosi conto di parametri oggettivi quali il valore della lite e il grado di complessità della controversia.

Quanto poi alla procedura selettiva per l’affidamento del singolo incarico, il regolamento non prevede alcuna procedura competitiva al ribasso, limitandosi a prestabilire un criterio della scelta del singolo professionista cui affidare uno specifico incarico in base al principio di rotazione di modo che, quando un avvocato ha raggiunto il tetto massimo predefinito per il compenso, il successivo incarico viene conferito ad altro professionista.

Solo per il caso di incarichi legali particolarmente complessi e rilevanti il regolamento prevede un interpello fra tre avvocati iscritti nell’elenco acquisendo i rispettivi preventivi.

Non si tratta, quindi, dell’affidamento del servizio legale tramite una gara al massimo ribasso, ma di una procedura oggettiva per scegliere, in casi particolari, il professionista cui affidare l’incarico in base al preventivo meno oneroso per l’amministrazione.

Infine, in merito ai criteri di ammissione all’elenco, ritenuti sproporzionati, tali da impedire l’accesso ai giovani professionisti, il Tar ritiene che il regolamento, nell’introdurre quale requisito di iscrizione un determinato volume d’affari, non ha stabilito un criterio di selezione irragionevole, essendo riconducibile il volume d’affari di un avvocato all’attività professionale esercitata e all’esperienza maturata. Allo stesso modo, sono pure legittimi i requisiti speciali relativi al fatturato triennale di almeno EUR 50.000 in attività analoghe, trattandosi di numeri non esorbitanti per il contenzioso sulla riscossione. Quanto poi al requisito organizzativo, rappresentato da una struttura comprendente almeno altri due avvocati, si deve ritenere anche esso ragionevole e adeguato alle esigenze dell’amministrazione che deve poter contare su un servizio legale costantemente disponibile e reperibile, pena l’impossibilità di gestire efficacemente il contenzioso di cui si tratta.

Legittimo anche il tetto massimo di EUR 35.000 per singolo avvocato, superato il quale il contenzioso residuo dovrà essere affidato ad altro professionista, in quanto prefigurante un contenzioso seriale, per il quale è previsto un compenso commisurato al valore della pratica e alla tipologia dell’attività richiesta.

Pertanto il ricorso è respinto.

Conclusioni – In relazione alla vicenda va necessariamente ricordato che il Consiglio di Stato, ha sospeso l’emissione del proprio parere sulle linee guida per l’affidamento dei servizi legali predisposte dall’ANAC ai sensi dell’art. 213, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, invitando l’Autorità a sentire previamente il Consiglio nazionale forense, il Ministero della Giustizia, il Ministero dei trasporti e il Dipartimento per le politiche comunitarie.

Sul punto, il Consiglio naz.le forense, con parere del 21 dicembre 2017, ha affermato, contrariamente a quanto sostenuto dall’ANAC, che per l’affidamento degli incarichi legali esclusi dall’applicazione del Codice di cui all’art. 17, c. 1, lett. d), è sufficiente dimostrare il rispetto dei principi generali dell’azione amministrativa potendo pertanto ammettere anche incarichi intuitus personae, a carattere fiduciario, a favore di avvocati sulla base dell’acquisizione del solo curriculum vitae.

di Simonetta Fabris


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