Come la pensa il TAR Lazio: sentenza n. 12640/2017

 

Per la prima volta il giudice amministrativo,  con una recente pronuncia (TAR Lazio, Sez. III quater, n. 12640_2017) si è espresso in merito alle conseguenze  – sulla partecipazione alle gare finalizzate all’affidamento dei contratti pubblici – traenti origine dall’irrogazione di sanzioni antitrust da parte dell’AGCM.

In particolare, con un rilevante arresto giurisprudenziale, il giudiuci di primo grado hanno affermato che “si può dunque concludere nel senso dell’includibilità anche dell’illecito antitrust tra le condotte scrutinabili ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera c, del codice dei contratti pubblici. […] Neppure, in linea generale, può essere privato di ogni significato, ai fini della valutazione ex art. 80, comma 5, il fatto storico della pendenza di un nuovo procedimento antitrust, nei confronti del medesimo operatore economico e per una presunta intesa anticoncorrenziale, nella chiave prospettica di un comportamento recidivante di questi, purché la portata concreta della circostanza sia adeguatamente e puntualmente motivata con riferimento alla situazione concreta”.

La sussistenza di un provvedimento sanzionatorio emanato dall’AGCM, tuttavia, non è causa di immediata esclusione da una pubblica gara, ma dovrà essere scrutinata (e vagliata) dalla stazione appaltante, tenendo conto anche di quanto stabilito dall’ANAC con proprie Linee Giuda n. 6, recentemente oggetto di aggiornamento.

 


Stampa articolo