La domanda di accesso volta a verificare se la polizia municipale abbia effettuato controlli sulle attività commerciali concorrenti analoghi a quelli svolti nei confronti della richiedente rientra a pieno titolo nell’ambito delle possibilità di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali consentite dall’accesso civico generalizzato.

Tar Liguria, Genova, sez. I, sentenza 29 dicembre 2017, n. 1002, Presidente Daniele, Estensore Goso

A margine

Il fatto –Una società che gestisce una piscina comunale soggetta a reiterati sopralluoghi della polizia municipale, sanzionata per violazioni di varia natura, chiede al Comune di acquisire copia dei verbali relativi ai sopralluoghi presso un’altra piscina comunale gestita da altra società concorrente al fine di verificare se la polizia municipale avesse “eseguito i propri compiti con trasparenza ed imparzialità”.

Il Comune nega l’accesso in quanto “preordinato ad un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione”. Pertanto l’impresa ricorre al Tar.

La sentenza – Il Tar evidenzia che l’istanza di accesso è chiaramente presentata ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.

Trattandosi di documenti pacificamente non soggetti a pubblicazione, appare evidente che la richiesta in parola intende veicolare l’esercizio del cosiddetto “accesso civico generalizzato” di cui al citato art. 5: “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis”.

Tale istituto, introdotto nell’ordinamento dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, realizza la libertà di accesso alle informazioni possedute dagli apparati pubblici, senza limitazioni correlate alla legittimazione del soggetto richiedente ovvero alla sussistenza di peculiari presupposti, ma con i soli limiti derivanti dai divieti imposti a tutela delle ipotesi di segreto o connessi a situazioni nelle quali la diffusione delle informazioni potrebbe determinare concreti pregiudizi a interessi antagonisti di particolare rilievo giuridico.

Il rispetto dei limiti suddetti non è in discussione nel caso in esame, atteso che l’unica ragione sottesa al contestato diniego di accesso fa riferimento all’inammissibile finalità di “controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione” perseguita dal privato.

Tuttavia, una simile motivazione potrebbe validamente sorreggere, in astratto, il provvedimento di rigetto di un’istanza di “accesso procedimentale” ai sensi della legge n. 241/90, ma non può frapporsi all’esercizio di un diritto che il legislatore ha riconosciuto proprio “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali”.

Nel caso in esame, l’istanza di accesso è concretamente finalizzata a verificare se la polizia municipale abbia effettuato, in un determinato arco temporale, controlli sulle attività commerciali concorrenti analoghi a quelli svolti nei confronti della richiedente, a fronte di una conformazione asseritamente identica dei locali ove sono svolte le rispettive attività.

Pertanto il ricorso è accolto e l’accesso consentito. Inoltre, qualora i documenti non fossero stati formati dalla polizia municipale, dovrà esserne data formale comunicazione alla ricorrente.

Conclusioni – Ad avviso del Collegio, questo tipo di domanda rientra a pieno titolo nell’ambito delle possibilità di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali consentite dall’accesso civico generalizzato.

Né si può ritenere, alla luce dei numerosi procedimenti sanzionatori che hanno coinvolto la ricorrente, che la domanda avesse carattere emulativo o fosse contraria al canone di buona fede, anche perché la stessa ricorrente si qualifica come autrice di precedenti segnalazioni relative a circostanze meritevoli di verifica amministrativa.

Peraltro il diniego non può essere giustificato dalla mancata identificazione dei documenti richiesti, poiché la ratio dell’accesso civico generalizzato rende ammissibili anche richieste di tipo esplorativo, concretamente volte a verificare se l’amministrazione abbia formato o meno determinati documenti.

Sotto un diverso profilo, risulta altresì fondato il motivo con il quale si denuncia il difetto di motivazione dell’impugnato provvedimento di diniego, nel quale non sono state prese in considerazione le argomentazioni contenute nella memoria partecipativa della richiedente.

 


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