Un modifica al codice dei contratti pubblici introdotta dalla legge di bilancio 2018 risolve il problema degli incentivi per le attività professionale tecniche svolte dal personale interno in materia di appalti, ma solo dalla sua entrata in vigore (1 gennaio 2018).
La novella della legge n. 205 del 2017 serve a rimediare alle conseguenze dell’interpretazione fornita dalla sezione Autonomie della Corte dei conti nel 2017, che comportava l’impossibilità di pagare gli incentivi tecnici senza tagliare le altre forme di incentivazione agli altri dipendenti.
La norma
L’art. 113 del nuovo codice dei contratti pubblici, come l’art. 93 del codice del 2006, prevede, a determinate condizioni ed entro certi limiti, la ripartizione dell’ottanta per cento delle risorse finanziari del fondo per incentivi tecnici fra il responsabile delle attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori o direzione dell’esecuzione, di collaudo tecnico amministrativo o di verifica di conformità, e di collaudatore statico.
Sezione Autonomie
La sezione Autonomie della Corte dei conti (deliberazione n. 7/SEZAUT/2017 del 6 aprile 2017) aveva ritenuto applicabile anche a tali incentivi il tetto del salario accessorio previsto all’art. 9, co 2-bis, del decreto legge n. 78 del 2010, anche in rapporto al nuovo limite introdotto dall’art. 1, co 236, della legge n. 208 del 2015, disposizione quest’ultima secondo cui l’importo delle risorse per trattamento accessorio del personale determinato per l’anno 2015, doveva essere automaticamente diminuito in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenuto conto di quello assumibile secondo la normativa vigente (il comma 236 è stato abrogato dall’art. 23, co 2, del d.lgs. n. 175 del 2017 che ha assunto come riferimento temporale il 2016).
Con tale interpretazione, la sezione Autonomie aveva riservato a questa tipologia di incentivi un criterio interpretativo diverso da quello adottato dalla stessa sezione (pronuncia n. 51 del 2011) con specifico riferimento all’incentivo per la progettazione di cui all’art. 93, co 7- ter , del d.lgs. n. 163 del 2006, ritenuto dalla Corte fuori dal limite di spesa posto dal richiamato art. 9, co 2-bis , del decreto legge n. 78/2010. E questa interpretazione, secondo alcune sezioni regionali di controllo, era stata ritenuta applicabile anche agli altri compensi per prestazioni professionali specialistiche offerte da soggetti interni qualificati (sezione Liguria, deliberazione n. 118/2016), da considerare, quindi, tutti fuori da questo limite di spesa.
Legge di bilancio 2018
La legge n. 205 del 2017 corre ai ripari con una piccola ma importante modifica: l’aggiunta del comma 5-bis all’art. 113 del codice dei contratti (art. 1, co 526, L. 208), secondo cui «Gli incentivi di cui al presente articolo (incentivi per funzioni tecniche, ndr) fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture». In altri termini, le risorse finanziarie per questi incentivi, dal 1° gennaio 2018, non confluiscono nel fondo per il salario accessorio e sono, quindi, esclusi dal relativo limite a cui erano stati assoggettati a causa della regola di diritto posta dalla sezione Autonomie con la pronuncia n. 7 del 2017.
Dall’entrata in vigore della suddetta modifica, le amministrazioni aggiudicatrici dovranno includere nel quadro economico dei singoli appalti per lavori, servizi e forniture, fra le somme a disposizione dell’amministrazione, oltre agli oneri elencati al comma 1 dell’art. 113 (per progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, ecc. ), anche gli incentivi tecnici e ciò per espressa previsione del nuovo comma 5-bis dello stesso articolo 113.
Il problema degli arretrati
Non è, però, tutto risolto. La legge 205, infatti, è in vigore dall’ 1 gennaio 2018 e, non potendo avere effetto retroattivo, non è applicabile alle attività tecniche svolte dai dipendenti nel 2017, se si segue l’interpretazione di diverse pronunce della Corte dei conti riassunte nel comunicato dell’ANAC del 6 settembre 2017, con il quale, nel fornire chiarimenti in ordine all’applicabilità delle disposizioni normative in materia di incentivi per le funzioni tecniche, ha espresso l’avviso che «per gli incentivi inerenti le funzioni tecniche ciò che rileva ai fini dell’individuazione della disciplina normativa applicabile è il compimento delle attività oggetto di incentivazione»
Conclusione
Per le attività professionali in materia di contratti pubblici svolte dal personale interno nel 2017, gli incentivi restano inclusi – secondo l’interpretazione della sezione Autonomie – nel tetto del fondo per salario accessorio. Mentre per le attività eseguite nel 2018, gli stessi incentivi beneficiano della novella introdotta dalla legge di bilancio 2018 e restano esclusi dal limite del trattamento accessorio.
Giuseppe Panassidi