L’ente locale p erogare ad una Fondazione specifici contributi, alle condizioni elaborate dalla giurisprudenza contabile, se predeterminati da una specifica convenzione di servizio, sulla base di un accertato e motivato interesse pubblico che il Comune abbia il compito di soddisfare.

L’ente locale  non p accollarsi l’onere di ripianare le perdite gestionali, perché alle medesime deve essere in grado di far fronte la Fondazione stessa col proprio patrimonio.

Corte dei conti, sezione controllo per la regione Piemonte, deliberazione n. 201 del 17 novembre 2017presidente Polito, relatore Valero

A margine

La richiesta di parere è finalizzata a chiarire se le norme di cui al d.lgs n. 175/2016 “T.U. in materia di società a partecipazione pubblica” siano o meno applicabili anche alle Fondazioni di cui sono soci gli enti pubblici.

Il quesito verte sulla possibilità di estendere la previsione di cui all’art. 21, co. 3, del del testo unico, che permette alle pubbliche amministrazioni di ripianare le perdite subite da proprie società partecipate (laddove sussistano somme accantonate a tal fine) anche a questi enti.

La Corte ricorda che le Fondazioni sono enti morali, con personalità giuridica, disciplinate dal codice civile, aventi quale elemento costitutivo essenziale l’esistenza di un patrimonio, volto a consentire lo svolgimento della propria attività ordinaria.

Ove questo patrimonio non risulti sufficiente per raggiungere lo scopo o addirittura venga meno, il codice civile prevede che la fondazione si estingua (art. 27 cod. civ.) e che il residuo patrimonio venga trasferito ad organi che abbiano una finalità analoga (art. 31 cod. civ.), a meno che la competente autorità provveda alla trasformazione della fondazione in altro ente (art. 28 cod. civ.).

Trattandosi, quindi, di un ente basato su di un proprio patrimonio e non sull’apporto di capitali da parte dei soggetti partecipanti (come avviene nella società e, entro certi limiti, nell’associazione) il concetto di perdita gestionale da ripianare appare con esso incompatibile.

In tali circostanze, infatti, dovrà essere la sola Fondazione, col proprio patrimonio, a far fronte alle perdite verificatesi nell’ambito della gestione. In mancanza la Fondazione dovrà estinguersi.

Per gli enti locali che hanno contribuito a dar vita all’ente morale per lo svolgimento di attività di interesse locale, sarà comunque possibile regolamentare i relativi rapporti per mezzo di una specifica convenzione che ben potrà prevedere l’erogazione di contributi finalizzati ad incrementare il patrimonio dell’organismo, contribuendo così al raggiungimento dello suo scopo in relazione ai bisogni della comunità locale. Al tal fine, attraverso un piano finanziario ad hoc che metta in evidenza i costi preventivati, gli enti locali potrebbero anche contribuire a specifiche spese attinenti alla gestione ordinaria, purché commisurate e finalizzate allo svolgimento di un particolare servizio, direttamente riconducibile agli interessi della comunità locale.

Diversamente, gli enti locali non potranno accollarsi l’onere di ripianare le perdite gestionali perché alle stesse dovrà, come detto, essere in grado di far fronte la stessa fondazione col proprio patrimonio.

Se così non fosse e l’Ente locale si assumesse l’impegno di far fronte alle perdite, sia mediante l’erogazione di generici contributi annuali che con formale ripiano di perdite accertate al termine dell’esercizio, verrebbe meno la natura di fondazione, la quale, di fatto, si trasformerebbe in ente strumentale del Comune o della Provincia, assumendo natura analoga a quella di un’azienda speciale o di un organismo societario.

Inoltre, considerata la natura pubblica delle risorse erogate per la costituzione del patrimonio e per gli eventuali ulteriori contributi a destinazione specifica, gli organi dell’Ente locale dovrebbero accertare la causa della formazione delle perdite, accertando anche la presenza di eventuali responsabilità e ponendo in essere ogni azione affinché la futura gestione dell’organismo sia condotta in modo da evitare la riduzione del patrimonio. (parere n. 24 del 2012).

In conclusione, a parere della Corte, la norma di cui all’art. 21, comma 3 bis, del d.lgs. n. 175/2016, introdotta con il d.lgs. n. 100/2017, si applica esclusivamente alle società e non si riferisce direttamente agli altri organismi partecipati.

Stefania Fabris


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