Con parere del 20 luglio u.s., la Commissione Arconet ha chiarito quanto segue in merito agli adempimenti e alle tempistiche per l’approvazione del bilancio di previsione:

Domanda n. 8:
E’ consentito approvare il bilancio di previsione nel corso del mese di luglio avvalendosi del principio applicato della contabilità finanziaria 9.2 di seguito riportato?

“Fermo restando che il bilancio di previsione deve essere approvato in equilibrio, senza utilizzare l’avanzo libero di cui alla lettera b), nel caso in cui il bilancio è approvato:

a) successivamente all’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente,

b) dopo le scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio

c) risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio,

contestualmente alle procedure di approvazione del bilancio devono essere assunti i provvedimenti di cui all’articolo 50, comma 2, del DLgs 118/2011 (per le regioni), e adottate le procedure dell’articolo 193 del TUEL di controllo a salvaguardia degli equilibri per gli enti locali . Pertanto, l’avanzo libero di cui alla lettera b), può essere utilizzato solo nell’ambito dei provvedimenti di cui all’articolo 50, comma 2, del DLgs 118/2011 (per le regioni), e delle procedure dell’articolo 193 di controllo a salvaguardia degli equilibri (per gli enti locali)”.

In particolare, è considerata rispettata la condizione di cui alla lettera b)?

Risposta:
Considerato che l’articolo 193 del TUEL prevede che la verifica degli equilibri di bilancio è effettuata entro il 31 luglio di ogni anno, la condizione di cui alla lettera b) si intende rispettata se il bilancio di previsione è approvato nel corso del mese di luglio”.


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