La CiVIT con deliberazione 27 febbraio 2013, n. 12, ha ridefinito i requisiti e il procedimento per la nomina dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione (OIV).
Tutti gli enti e le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, d. lgs. n. 165/2001, fermo restando quanto previsto dagli articoli 16 e 74 del d. lgs. n. 150/2009, sono tenuti a nominare – entro la scadenza del mandato prevista dall’atto di nomina o, in mancanza, entro la scadenza del triennio dalla presa di possesso – i componenti dell’OIV, previo accertamento dei requisiti indicati nella deliberazione e la formulazione del parere favorevole della CiVIT.
Ai sensi della delibera n. 23/2012, le regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali, stante il mancato rinvio dell’art. 16, comma 2, del d. lgs. n. 150/2009 all’art. 14 dello stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, hanno la facoltà, e non l’obbligo, di costituire l’OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d. lgs. n. 150/2009 indicate nel citato art. 16.
Qualora, però, detti enti procedano alla nomina dell’OIV – o in applicazione della normativa di adeguamento ai principi del d. lgs. n. 150/2009, o per autonoma decisione – devono individuarne i componenti in conformità all’art. 14 dello stesso decreto e tenendo conto dei requisiti previsti dalla delibera, previo parere favorevole della CiVIT.
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