Con provvendimento n. 358 del 18 luglio u.s., il Garante per la protezione dei dati personali ha sancito il divieto di affiggere, nella bacheca di un’amministrazione pubblica, l’elenco nominativo dei dipendenti che prestano lavoro straordinario, vientandone contestualmente anche la trasmissione ai sindacati.
Richiamando le disposizioni del Codice della privacy e le proprie “Linee guida in materia di trattamento dei dati personali dei lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico“, l’authority ha ritenuto illeggittima, salve specifiche ipotesi consentite da leggi o regolamenti, la pubblicazione mensile in bacheca del suddetto elenco, riportante i nominativi del personale, nei confronti del quale veniva disposta la liquidazione del compenso per lavoro straordinario, con l’indicazione del numero di ore effettuate e delle ore compensate con turni di riposo.
Nello specifico è illeggitima la diffusione dei dati attraverso la bacheca dell’amministrazione in quanto luogo “aperto” alla collettività dei lavoratori. Parimenti, non è ammissibile la trasmissione alle organizzazioni sindacali di dati “nominativi”, anzichè in forma aggregata per categoria, fatti salvi i casi in cui sia il contratto collettivo a contenere un’espressa previsione in questo senso.
Una tale prassi, infatti, viola le seguenti disposizioni del D.Lgs n. 196/2003:
1. l’art. 11 secondo cui i dati personali oggetto del trattamento devono essere “non eccedenti” rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti e poi trattati;
2. l’art. 19, co. 3, per cui la comunicazione di dati personali da un soggetto pubblico a privati o ad enti pubblici economici, nonchè la diffusione di dati da parte di un soggetto pubblico, sono ammesse unicamente quando previste da norme di leggee o di regolamento.
Tale principio vale sia per i lavoratori pubblici che per quelli privati.