La Corte Costituzionale, chiamata a giudicare la legittimità dell’art. 19 del decreto legge 95/2012 nella parte che individua le funzioni fondamentali ed impone ai piccoli comuni il loro esercizio associato, con la recentissima sentenza n. 22 del 11 febbraio 2014, chiarisce che:

– la legge statale è attributiva di funzioni fondamentali, dalla stessa individuate, mentre l’organizzazione della funzione rimane attratta alla rispettiva competenza materiale dell’ente che ne può disporre in via regolativa.

– lo Stato con norme orientate ad un contenimento della spesa pubblica, può creare un sistema tendenzialmente virtuoso di gestione associata di funzioni (e, soprattutto, quelle fondamentali) tra Comuni, che mira ad un risparmio di spesa sia sul piano dell’organizzazione “amministrativa”, sia su quello dell’organizzazione “politica”, lasciando comunque alle Regioni l’esercizio contiguo della competenza materiale ad esse costituzionalmente garantita, senza, peraltro, incidere in alcun modo sulla riserva del comma quarto dell’art. 123 Cost. In definitiva, si tratta di un legittimo esercizio della potestà statale concorrente in materia di «coordinamento della finanza pubblica», ai sensi del terzo comma dell’art. 117 Cost.

 

 


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