La Corte dei conti, sezione regionale per il controllo della Lombardia, chiarisce che l’attribuzione ai dipendenti dell’incentivo per la progettazione, di cui all’art. 92, comma 5, del d.lgs. 163/2006, è obbligatoria per le amministrazioni e ricorda che deve avvenire nel rispetto dei precisi e puntuali limiti previsti dall’ordinamento.

Il suddetto incentivo riguarda solo le opere o lavori, non anche i servizi e le forniture, e va erogato:

– a favore dei soli dipendenti espletanti gli incarichi tassativamente indicati dalla norma;

– nel limite massimo del due per cento dell’importo a base di gara;

– solo se l’iter dell’opera o del lavoro sia giunto, quantomeno, alla fase della pubblicazione del bando o della spedizione delle lettere d’invito.

La natura eccezionale dell’art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici impedisce che l’incentivo alla progettazione possa essere riconosciuto per qualunque lavoro di manutenzione ordinaria/straordinaria su beni dell’ente locale, ma solo per lavori di realizzazione di un’opera pubblica alla cui base vi sia una necessaria attività di progettazione, come fatto palese dalla lettera della legge.

Si devono pertanto escludere dall’ambito di applicazione della norma tutti quei lavori manutentivi per la cui realizzazione non è necessaria l’attività progettuale richiamata negli articoli 90, 91 e 92 del decreto legislativo n. 163/2006.


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