Il Consiglio di Stato conferma l’indirizzo in base al quale nel caso di appalti non aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori pubblici — nei cui confronti si applica la norma dettata ad hoc dall’art. 131 d.lgs. n 163 del 2006 — ed il cui bando di gara non contenga una comminatoria espressa, l’omessa indicazione nell’offerta dello scorporo matematico degli oneri di sicurezza per rischio specifico non comporta di per sé l’esclusione dalla gara, ma rileva ai soli fini dell’anomalia del prezzo offerto, nel senso che, per scelta della stazione appaltante, il momento di valutazione dei suddetti oneri non è eliso, ma è posticipato al sub-procedimento di verifica della congruità dell’offerta nel suo complesso (Cons. St., sez. III, n. 4070 del 18 ottobre 2013)
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