Secondo il Consiglio di Stato, nel caso di società strumentale ai sensi dell’art. 13 del “decreto Bersani”, quando sia di fatto riscontrabile la presenza di affidamenti diretti (tali da porre le società interessate in condizioni di non parità con altri operatori del settore) l’eventuale non esclusività dell’oggetto sociale, ove delineata nello statuto, recede e deve essere disattesa rispetto alla limitazioni di legge.

Diversamente opinando, le società in house potrebbero facilmente aggirare ogni restrizione imposta, con vanificazione delle regole dettate a tutela della concorrenza.

In altri termini, non può ritenersi configurabile, riguardo a una medesima società, la contemporanea sussistenza della legittimazione a ricevere l’affidamento diretto di servizi pubblici e della legittimazione ad agire in ambito concorrenziale, con i particolari vantaggi derivanti da detto affidamento e conseguente elusione dei principi di effettività della concorrenza tutelati dalla normativa.


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