La Corte di Cassazione ha stabilito che l’art. 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (“Istituzione del Giudice di Pace”), che prevede il pagamento del solo contributo unificato per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore non superiore ad euro 1.033,00 e per gli atti e i provvedimenti ad esse relativi, è applicabile alle sentenze adottate in tutti i gradi di giudizio (e, quindi, anche in sede di gravame), non essendo necessario, ai fini dell’esenzione dall’imposta di registro, che il provvedimento sia adottato dal Giudice di Pace.
I giudici della Suprema Corte hanno riconosciuto che la ratio della disposizione in argomento non è quella di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale avanti al giudice di pace, bensì quella di alleviare l’utente dal costo della giustizia per le procedure di valore più modesto.
Per questo motivo, anche le sentenze pronunciate in sede di gravame e relative a cause, di valore non superiore ad euro 1.033,00, di competenza del Giudice di pace, devono ritenersi esenti dall’applicazione dell’imposta di registro.
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza n. 16310 del 16/07/2014 – Presidente M. Cicala, Relatore G. Caracciolo