Con parere n. 112 del 28 maggio u.s., la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Puglia, ha precisato che l’obbligo di garantire l’invarianza dei costi della politica, imposto ai piccoli comuni dalla legge n. 56/2014, riguarda anche le voci variabili degli emolumenti degli amministratori, ovvero gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e quelli per i permessi retribuiti.

Nello specifico, la Corte si è espressa sull’esatta interpretazione delle disposizioni che obbligano i piccoli enti a rideterminare, con propri atti, gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, con particolare riferimento alle modalità di individuazione del limite di spesa di cui deve essere assicurata l’invarianza.

La Corte, smentendo i contenuti della Circolare del Viminale del 24 aprile 2014 ha affermato che il legislatore non solo non ha previsto un’espressa esclusione, ma ha esplicitamente agganciato l’obbligo di rideterminare la spesa agli oneri, nessuno escluso, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del TUEL.


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