Con sentenza n. 3121 del 18 dicembre u.s., il TAR Puglia, sede di Lecce, sezione II, ha dichiarato illegittimo il decreto sindacale di revoca dell’incarico di componente monocratico dell’organismo indipendente di valutazione di un Comune in quanto non preceduto dall’acquisizione del preventivo parere dell’Autorità nazionale anticorruzione, previsto dall’art. 10 della Delibera Anac n. 12/2013, né dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 L. n. 241/1990.