Dal 1° marzo 2013 è in vigore la nuova imposta sulle transazioni finanziarie (cosiddetta Tobin tax), disciplinata dall’art. 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (cd. legge di stabilità 2013). Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 febbraio 2013 sono state stabilite le modalità applicative del nuovo tributo.

L’imposta si applica ai:

1. trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi (comma 491);

2. contratti derivati e su titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra (comma 492);

3. operazioni “ad alta frequenza” (comma 495).

Esclusi gli strumenti finanziari derivati per i quali la nuova tassazione verrà applicato a partire dal 1° luglio 2013, il tributo trova già applicazione per i trasferimenti di proprietà:

–  di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 2346, comma 6, c.c., emessi da società residenti (in base alla sede legale) nel territorio dello Stato (sono, quindi, escluse, ad esempio, le quote di s.r.l.). A tal fine sono assoggettati ad imposta anche le azioni e gli altri strumenti finanziari partecipativi emessi per effetto della conversione, scambio o rimborso di obbligazioni, ad eccezione delle azioni di nuova emissione;

–  di titoli rappresentativi dei predetti strumenti (certificati di deposito e altri certificati rappresentativi dei predetti strumenti), indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente il titolo rappresentativo.

L’imposta non si applica se il trasferimento di proprietà avviene a seguito di successione o donazione.

Sono esclusi dall’imposta:

– le c.d. “operazioni sul mercato primario”, ovvero le operazioni di emissione e annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari;

– le operazioni di acquisto di azioni di nuova emissione e conversione di obbligazioni in azioni di nuova emissione;

– le operazioni di acquisizione temporanea di titoli;

– i trasferimenti nell’ambito di operazioni di finanziamento tramite titoli a seguito di concessione o assunzione in prestito o di operazioni di rivendita con patto di riacquisto o di acquisto con patto di rivendita o di “buy-sell back” o di “sell-buy back”;

– le operazioni su azioni o quote di OICR, incluse le azioni di società di investimento a capitale variabile;

– i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (ai sensi della direttiva 2004/39/CE) emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell’anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro;

– le transazioni e le operazioni tra società fra le quali sussiste un rapporto di controllo (ex art. 2359, comma 1, n. 1-2 e comma 2, c.c.) o che sono controllate dalla stessa società;

– le operazioni effettuate nell’ambito di operazioni di riorganizzazione aziendale.

L’imposta è dovuta dall’acquirente, indipendentemente dalla sua residenza e dal luogo di conclusione del contratto.

Tuttavia, al versamento dell’imposta provvedono le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, nonché gli altri soggetti che comunque intervengono nell’esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi i notai che intervengono nella formazioni o autentica degli atti relativi alle operazioni e gli intermediari non residenti (le cui modalità di identificazione saranno meglio definite con un apposito Provvedimento). Qualora nell’operazione intervengano più soggetti tra quelli sopra indicati, l’imposta è versata da colui che riceve direttamente dall’acquirente o dalla controparte finale l’ordine di esecuzione. Negli altri casi, l’imposta è versata dal contribuente.

L’imposta sul trasferimento di azioni e di strumenti partecipativi non si applica alle operazioni che hanno come controparte:

–  la Banca Centrale Europea;

–  l’Unione Europea;

–  le banche centrali degli Stati membri dell’Unione Europea;

– le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche riserve ufficiali di altri Stati;

–  gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

– i soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni soggette ad imposta nell’ambito dell’attività di supporto agli scambi (c.d. “market making”), limitatamente alla stessa;

–  i soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni soggette ad imposta in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente;

– gli enti di previdenza obbligatori (pubblici e privati), nonché le forme pensionistiche complementari;

–  le operazioni di c.d.“finanza etica”.


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