I giudici amministrativi tornato ad occuparsi della questione riguardante l’obbligo di seduta pubblica per la fase di apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche e, in particolare, l’eventualità che tale obbligo vada ritenuto operativo solo per le gare indette dopo l’entrata in vigore dell’art. 12, d.l. 7 maggio 2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 luglio 2012 n. 94, ovvero se debba ritenersi applicabile anche per la gare indette prima di tale data.

L’Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 16 del 27 giugno 2013, aderisce al percorso argomentativo già tracciato dal proprio precedente di cui alla sentenza n. 8 del 2013, evidenziando che l’orientamento volto a riconoscere la natura sanante dell’art. 12 è diretto a contenere gli oneri amministrativi ed economici che deriverebbero della caducazione, altrimenti inevitabile, di centinaia di gare che, diversamente, sarebbero di fatto travolte per il mero mancato rispetto dei canoni di pubblicità dell’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche.

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