Il Consiglio di Stato, confermando un orientamento ormai consolidato (ex plurimis C.d.s. 18 febbraio 2013, n. 978), ribadisce che nelle gare pubbliche la formula da utilizzare per la valutazione dell’offerta economica può essere scelta dall’amministrazione con ampia discrezionalità.
Con la sentenza 15 luglio 2013, n. 3802, in particolare, i giudici amministrativi confermano che la stazione appaltante dispone di ampi margini nella determinazione non solo dei criteri da porre quale riferimento per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma anche nella individuazione delle formule matematiche, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale nei confronti di tali scelte, tipica espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa, può essere consentito unicamente in casi di abnormità, sviamento e manifesta illogicità.
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