Il Consiglio di Stato è chiamato a decidere sulle modalità di comunicazione dell’avvio del procedimento espropriativo ed, in particolare, se l’amministrazione, nel caso che gli espropriandi siano meno di 50, debba limitarsi a comunicare l’avvio personalmente ai proprietari oppure se sia tenuta anche a pubblicarlo sul proprio sito internet.
Il legislatore, con il novellato art. 11 del d.p.r. n. 327/2001, recante disposizioni in tema di “partecipazione dei privati”, intende contrapporre modalità di comunicazione personali (ritenute proficuamente gestibili fino a 50 proprietari espropriandi) a modalità di comunicazione diverse, collettive e più rapide, laddove il numero di detti proprietari sia superiore a 50, in ciò conciliando le garanzie partecipative degli interessati al procedimento (in funzione di tutela delle proprie posizioni sostanziali) con le esigenze di celerità del procedimento e, quindi, di efficacia, effettività ed economicità dell’azione amministrativa.
L’avviso di avvio del procedimento espropriativo di cui all’art. 11 del decreto citato deve contenere gli elementi idonei a rendere edotto il destinatario del procedimento ablatorio del sacrificio che gli si intende imporre e dei beni oggetto di tale sacrificio.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4315 del 29 agosto 2013, ritiene che, come tutte le norme che impongono all’amministrazione di adottare atti che favoriscono la partecipazione degli interessati, anche quelle del d.p.r. n. 327/2001, relative alla partecipazione al procedimento espropriativo, devono essere interpretaste non in modo formale, ma in relazione alla finalità (di conoscenza del procedimento) per cui esse sono previste dal legislatore.
Tale interpretazione, nel caso di procedimento espropriativo riguardante un numero di proprietari inferiore a 50, porta a considerare ininfluente la eventuale omissione di pubblicazione di avviso di avvio del procedimento sul sito internet dell’amministrazione. E ciò anche prescindendo dal fatto che tale pubblicazione è essa stessa prevista dal legislatore in termini di eventualità.