L’art. 9 del dl 93/2013, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, in vigore da oggi, interviene in tema di “Frode informatica commessa con sostituzione d’identità digitale”.

Nello specifico, la predetta disposizione integra l’art. 640-ter del codice penale sulla “Frode informatica”, con la previsione della pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto  è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Riportiamo, per comodità, il testo aggiornato dell’articolo in parola:

“Art. 640-ter – Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un’altra circostanza aggravante”.


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