La Corte dei conti della Regione Lombardia, nel parere n. 96 depositato del 5 marzo scorso, reso in materia di ricapitalizzazione di società partecipate ai sensi dell’art. 2447 c.c., chiarisce che dal principio di finanza pubblica del divieto di soccorso finanziario – nonostante l’inciso “salvo quanto previsto dall’art. 2447 codice civile” di cui all’art. 6, comma 19, D.L. n. 78/2010 – si deve desumere che l’operazione tipizzata dalla norma codicistica non costituisce un comportamento obbligato per la pubblica amministrazione.

Pertanto, la deliberazione consiliare che autorizza la ricapitalizzazione ai sensi dell’art. 2447 c.c., nonché gli allegati pareri ai sensi dell’art. 49 TUEL, sono espressione dell’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione locale per cui in essi devono essere evidenziate le ragioni per le quali non si prende atto dello scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484, n. 4 c.c., ma piuttosto si decide di ricapitalizzarla.


Stampa articolo