In materia di appalti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento di retribuzioni o contributi ai lavoratori dipendenti dell’appaltatore o subappaltarore, non trovando applicazione la previsione di cui all’art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che attiene al contratto d’appalto privatistico disciplinato dall’art. 1655 del c.c., i lavoratori devono avvalersi degli speciali strumenti di tutela previsti dagli artt. 4 e 5 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), oppure, in via residuale, della tutela prevista dall’art. 1676 cod. civ.

Corte di Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 15432 del 7 luglio 2014Presidente G. Vidiri, Relatore L. Tria


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