Secondo il Consiglio di Stato è legittima l’informativa antimafia rilasciata per contratti aventi valore inferiore alla soglia prevista dall’art. 1, comma 2, lett. e), del d.P.R. 252/1998 (art. 83 del d. lgs. 159/2011), a norma del quale le pubbliche amministrazioni e le stazioni uniche appaltanti non sono tenute a richiedere al Prefetto informative antimafia per contratti di appalto inferiore a 300 milioni di lire (oggi corrispondenti ad € 154.937,07).
La circostanza che la normativa de qua sancisca l’obbligo di acquisire l’informazione esclusivamente nel caso di appalti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria “non vale a fondare la tesi contraria relativamente agli appalti sotto soglia, per i quali, pertanto, l’informazione deve ritenersi valida” (Cons. St., sez. III, 23.4.2014, n. 2040).
Si tratta, infatti, di una legittima prerogativa della p.a., sebbene l’obbligo in argomento non sussista normativamente per gli appalti cc.dd. sottosoglia (Cons. Giust. Amm., 17.1.2011, n. 26), sicché legittimamente l’Amministrazione può richiedere anche per essi le opportune informazioni antimafia al Prefetto.
Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 3874 del 21 luglio 2014 – Presidente P. Cirillo, Estensore M. Nocelli