L’Autorità Nazionale Anticorruzione formula le prime indicazioni operative sull’applicazione dell’art. 37 del decreto legge n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014, che impone alle stazioni appaltanti di trasmettere integralmente la perizia di variante, il progetto esecutivo, l’atto di validazione e la relazione del Responsabile del procedimento.
Documentazione – Con la perizia di variante devono essere trasmessi i seguenti atti:
– quadro comparativo, da intendersi come computo metrico estimativo di raffronto;
– atto di sottomissione o atto aggiuntivo;
– verbali di concordamento nuovi prezzi, se presenti;
– relazione del Direttore dei lavori ex art. 161 comma 3 del d.p.r. 207/2010;
– tutti gli altri documenti tecnici utili a comprendere il contenuto e l’entità delle modifiche apportate al progetto.
La relazione del Responsabile del procedimento, invece, deve recare i contenuti minimi previsti dall’art. 161, commi 7 e 8, del d.p.r. 207/2010. L’atto di validazione richiesto dall’art. 37 del d.l. n. 90 deve essere inteso riferito al progetto esecutivo.
In aggiunta a quanto previsto dalla norma, deve essere trasmesso all’ANAC anche il provvedimento di approvazione della variante.
Le informazioni all’Osservatorio – L’ANAC, chiarisce, inoltre, che le stazioni appaltanti devono continuare ad osservare l’obbligo di comunicazione dei dati sulle varianti all’Osservatorio dei Contratti Pubblici. Tale obbligo s’intende assolto mediante la compilazione delle scheda variante del sistema informativo, nei limiti e con le modalità indicate all’art. 7 comma 8 del Codice dei contratti pubblici e nei Comunicati della soppressa AVCP del 4 aprile 2008 e ssgg. Le varianti da comunicare all’Osservatorio sono quelle relative ad appalti di importo superiore a 40 mila euro.
Termine e modalità d’invio – Il termine per la comunicazione delle variante all’A.N.AC ( o dei dati all’Osservatorio), indicato in 60 giorni nei precedenti Comunicati della soppressa AVCP, è ora ridotto a 30 giorni in conformità al disposto dell’art. 37 legge n. 114/2014. L’intera documentazione deve essere inviata al protocollo dell’ANAC-Vigilanza Contratti Pubblici su supporto informatico (CD).
Ambito di applicazione dell’art. 37 del d.l. 90 – In applicazione dell’art. 6 comma 9 del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti sono comunque tenute a trasmettere all’ANAC – Vigilanza Contratti Pubblici la documentazione di cui all’art. 37 comma 1 legge n. 114/2014 ove ricorrano le condizioni di legge (importo a base d’asta superiore alla soglia comunitaria; importo della variante superiore al 10% dell’importo contrattuale) nei seguenti casi:
- nel caso in cui il superamento del 10% è determinato dalla concorrenza di più tipologie di variante, purchè almeno una sia riconducibile a quelle individuate dal primo comma dell’art. 37 legge n. 114/2014 (ad esempio, ex art. 132 comma 1 lett. b e art 132, comma 3, secondo periodo, ovvero, ex art. 132, comma 1 lett. c e 205 del Codice dei contratti pubblici);
- nei contratti misti con prevalenza di servizi o di forniture, nella misura in cui la variante riguardi l’effettuazione di lavori e l’importo di questi ultimi sia superiore alla soglia comunitaria;
- per le varianti relative ad appalti nei settori speciali o relative ad interventi emergenziali sottoposti a deroga;
- per le varianti plurime relative ad un medesimo appalto, qualora il loro importo complessivo superi il 10% dell’importo contrattuale; in tal caso, il termine di 30 giorni decorre dall’approvazione della variante che determina il superamento della soglia del 10%.
Organo competente e sanzioni – L’organo competente per la trasmissione delle varianti all’ANAC è il Responsabile del procedimento, che ne risponde ai sensi dell’art. 6 comma 11 del Codice.
In particolare, il mancato o parziale adempimento dell’obbligo di invio della documentazione richiesta è passibile di sanzione di importo sino ad Euro 25.822.
La trasmissione di documenti o informazioni non veritiere (con particolare riguardo a quanto riportato nella relazione del Responsabile del procedimento) è passibile di sanzione pecuniaria di importo sino a 51.545 Euro.