L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 90/E del 17 ottobre 2014, chiarisce che, in caso di usucapione accertata giudizialmente, al contribuente spettano le agevolazioni fiscali sulla “prima casa“, se le dichiarazioni prescritte dalla normativa sono state rese:

  • nella sentenza e negli atti del procedimento;
  • mediante integrazione dell’atto giudiziario, con dichiarazione autenticata nelle firme, da autorità anche diversa da quella che aveva redatto il provvedimento giudiziario, da allegare al provvedimento stesso nelle more della sua registrazione.

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