L’Autorità Nazionale anticorruzione, con il comunicato del 15 ottobre scorso, ha fornito alcune indicazioni sull’istituto dell’accesso civico introdotto dal decreto trasparenza (art. 5 del D.Lgs n. 33 del 2013).

Pubblichiamo il il testo del comunicato e, in sintesi, le indicazioni dell’Autorità

L’istituto – Com’è noto, l’accesso civico, istituto diverso dal diritto di accesso agli atti ex artt. art. 22 e ss. della L. n. 24/1990,  consente a chiunque il diritto di richiedere, gratuitamente e senza necessità di motivazione, documenti, informazioni o dati di cui le pubbliche amministrazioni hanno omesso la pubblicazione prevista dalla normativa vigente.

La richiesta di accesso civico va rivolta al Responsabile della trasparenza e, in caso di ritardo o di mancata risposta, al titolare del potere sostitutivo.

L’A.N.AC ricorda che le “misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico” devono essere contenute nel Piano triennale per la prevenzione  (Delibera ANAC n. 50/2013 ) e che il Piano Nazionale Anticorruzione considera laccesso civico uno degli strumenti di perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa ai fini della prevenzione della corruzione e per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.

Dati da pubblicare  . L’Autorità ricorda che nella sezione “Amministrazione trasparente” devono essere pubblicati:

1)   il nominativo del responsabile della trasparenza a cui presentare la richiesta di accesso civico, nonché il nominativo del titolare del potere sostitutivo con l’indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2)  le modalità per l’esercizio di tale diritto, avendo cura di assicurare un’adeguata evidenza alla comprensibilità delle informazioni fornite e mettendo eventualmente a disposizione  modelli per le richieste di accesso civico.

Responsabile per la trasparenza –  E’ la figura cui  compete controllare e assicurare la regolare attuazione dell’istituto dell’accesso civico (cfr. comma 4 dell’art. 43 del d.lgs. 33/2013).

Segnalazioni all’A.N.AC – Le segnalazioni possono essere effettuate solo: a) in caso di mancata presenza nei siti istituzionali delle amministrazioni delle necessarie indicazioni relative all’istituto dell’accesso civico; b) in ipotesi di mancata risposta anche del titolare del potere sostitutivo, entro i termini previsti, da parte delle pubbliche amministrazioni cui è stata inoltrata la richiesta di accesso civico.

Per le segnalazioni deve essere utilizzata l’apposita procedura on line “Comunica con l’Autorità”  (cfr. decisione dell’Autorità del 15 maggio 2014), completa degli estremi (data di invio) della richiesta di accesso civico inoltrata all’amministrazione, in assenza dei quali la segnalazione non verrà trattata, e, n caso di risposta ricevuta dall’amministrazione  le ragioni per cui la stessa sia ritenuta incompleta o insoddisfacente da includere nel campo “note aggiuntive” del modulo,.

 


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