A seguito delle novelle legislative di cui agli artt. 9, c. 1, del d.lgs. 39/2013 e 11, c. 8, del D. Lgs. n. 175/2016, un segretario comunale non può svolgere l’incarico di amministratore unico presso una società interamente controllata dal Comune presso cui presta servizio e, qualora stia continuando a svolgere il predetto incarico, deve immediatamente cessare dalla carica.

Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, parere SRCLOM-269-2017-PAR, del 11 ottobre 2017, Presidente Rosa, Estensore Guida

A margine

Il fatto – Un Comune pone alla Corte dei conti un quesito in merito all’applicabilità del disposto dell’art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 175/2016, in relazione all’incarico di Amministratore unico in una società partecipata al 100% dal Comune stesso da parte del Segretario generale del medesimo ente, continuando a percepire una indennità di carica.

Il parere – La Corte ricorda che disposizione richiamata stabilisce che: “gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l’obbligo di riversare i relativi compensi alla società’ di appartenenza. Dall’applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori”.

Contrariamente a quanto rilevato dal Comune istante, la sussumibilità della fattispecie proposta in quella astrattamente prevista dalla disposizione ora riportata appare evidente. Il divieto posto dalla prima parte della disposizione è ancorato alla condizione di “essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti”. Esulando da questa sede una ricostruzione funditus della complessa natura giuridica del rapporto trilatero intercorrente tra segretario comunale, ente locale in cui presta servizio e Ministero dell’Interno, appare dirimente, ai fini dell’interpretazione della predetta disposizione, ricordare come il segretario comunale di un ente locale sia in un “rapporto organico o di servizio a tempo determinato” con la predetta amministrazione locale (ex plurimis Cass., Sez. Lavoro, sentenza 15-05-2012, n. 7510), nonché che l’art. 99 del Tuel – dopo aver richiamato il potere di nomina del segretario spettante al sindaco e al presidente della provincia, ai quali ex art. 100 Tuel spetta, altresì, un corrispondente potere di revoca – espressamente prevede che il segretario “dipende funzionalmente dal capo dell’amministrazione”.

Tenuto conto che la ratio della disposizione in esame, come correttamente evidenziata dal Consiglio di Stato (parere n. 968/2016 della Commissione speciale per l’esame dello Schema di decreto legislativo recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”), è quella di “evitare possibili conflitti di interessi”, se ne può inferire l’immediata applicabilità al segretario comunale, in relazione ad un incarico di amministratore unico in una società interamente partecipata dal comune presso cui presta servizio, tenuto conto della natura del rapporto che lo lega al predetto comune.

Nello stesso senso, del resto, milita anche il disposto dell’art. 9, c. 1 , del d.lgs. n. 39/2013, ai sensi del quale “gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione che conferisce l’incarico, sono incompatibili con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione o ente pubblico che conferisce l’incarico”. L’ambito applicativo di quest’ultima disposizione è stato di recente scrutinato dalla stessa Anac (Delibera n. 232 del 1 marzo 2017) proprio in relazione ad una fattispecie analoga a quella ora in esame – incarico di amministratore delegato in s.r.l. attribuito ad un segretario comunale di un comune, che esercita, su quest’ultima, poteri di regolazione e controllo -, che ha concluso per il verificarsi di una situazione di incompatibilità rilevante ai sensi del predetto art. 9, evidenziando, altresì, come «l’incompatibilità di cui al caso in questione è ulteriormente riconducibile alle disposizioni del nuovo d.lgs. n. 175/2016 recante il “testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” il quale, all’art. 11, comma 8, dispone che “Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti”».

Infine si evidenzia come la Corte ha già avuto modo di chiarire come “la tassatività della previsione contenuta nell’art. 11 TU impone quindi che la stessa trovi applicazione immediata, tanto più che il comma 8 non si esprime nel senso che non possono essere “nominati” amministratori i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ciò che lascerebbe pensare a un divieto relativo a una futura nomina rispetto a quella in corso, bensì introduce il pronto divieto del duplice ruolo” (Sez. reg. controllo Valle d’Aosta deliberazione n. 7/2017/PAR).

Conclusioni – Alla luce dei principi ora richiamati si conclude dunque che un segretario comunale non può – a seguito delle novelle legislative sopra esaminate – svolgere l’incarico di amministratore unico in una società interamente controllata dal Comune presso cui presta servizio, e che, tenuto conto della cogenza dei predetti vincoli legislativi, ove stia comunque attualmente continuando a svolgere il predetto incarico, deve immediatamente cessare dalla carica.


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