Spetta in via esclusiva all’Agenzia delle Entrate il compito di dare un giudizio sulla regolarità fiscale dei partecipanti ad una gara pubblica, non disponendo la stazione appaltante di alcun potere di autonomo apprezzamento del contenuto delle certificazioni di regolarità tributaria.

Tar Campania, Napoli, sez. VIII, sentenza 31 ottobre 2017, n. 5100, Presidente Caso, Estensore Liguori

A margine

Il fatto – Un Comune indice una gara per l’affidamento di servizi di igiene urbana in cui una ditta è dichiarata aggiudicataria dopo un’articolata fase di verifica, a suo carico, del possesso del requisito della assenza di “violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”, richiesto dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

L’impresa seconda classificata chiede al Tar l’annullamento dell’aggiudicazione affermando che l’impresa vincitrice avrebbe dovuto essere esclusa per mancato possesso di tale requisito.

In particolare, la ricorrente basa la sua prospettazione sul fatto che l’Agenzia delle Entrate, con certificazione datata 19.5.2017, abbia attestato, in sede di “controllo veridicità dichiarazione-attestazione”, che a carico dell’impresa controinteressata risultava un carico iscritto a ruolo alla data del 23.3.2017 di € 302.037,04 notificata con decreto di rateizzo del 20.1.2017 con scadenza della prima rata da pagare il 10.3.2017”; per dedurne che la ditta non sia stata in regola con gli obblighi fiscali proprio nel periodo di svolgimento della gara, a nulla rilevando in contrario la certificazione della medesima Agenzia delle Entrate, datata 23.6.2017, successivamente acquisita, contenente l’attestazione “che alla data del 31.5.2017 non risultano violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana”, poiché insuscettibile di ripristinare una situazione ormai pregiudicata (atteso che, secondo consolidata giurisprudenza, il requisito in parola deve, a pena di esclusione, essere posseduto e conservato fino all’aggiudicazione definitiva).

Pertanto, a dire della ricorrente, a seguito del mancato tempestivo pagamento della prima rata del 10.3.2017, si sarebbe verificata la decadenza della società debitrice dal beneficio del rateizzo, che non avrebbe potuto non essere rilevata dalla Commissione di gara, la quale avrebbe dovuto, perciò escludere la controinteressata.

La sentenza – Il Tar non accoglie il motivo di ricorso. Per il giudice appare infatti dirimente che la certificazione dell’Agenzia delle Entrate del 23.3.2017, senza affermare la sussistenza di una violazione grave, definitivamente accertata, si sia limitata a riferire della esistenza, nei confronti della ditta, di un carico iscritto a ruolo con una specifica cartella, per il cui importo vi era stata ammissione al rateizzo a mezzo di decreto del 20.1.2017 (intervenuto anteriormente al termine ultimo per la presentazione delle offerte), ancorché la prima rata, scaduta il 10.3.2017 non fosse stata tempestivamente onorata.

Occorre, infatti, considerare che “la rateizzazione del debito tributario si traduce in un beneficio che, una volta accordato, comporta la sostituzione del debito originario con uno diverso, secondo un meccanismo di stampo estintivo-costitutivo che dà la stura a una novazione dell’obbligazione originaria” (Cons. di Stato Ad. Plen. n. 15 del 5.6.2013), per cui il mero mancato tempestivo pagamento di una rata non necessariamente avrebbe dovuto comportare la decadenza dal conseguito beneficio del rateizzo del debito fiscale e quindi una posizione di irregolarità fiscale rilevante ai fini dell’art. 80, c. 4, D.Lgs. n. 50/2016.

Si spiega così perché non sia stata affermata, nell’attestazione del 23.3.2017, la sussistenza di irregolarità fiscali gravi, e come mai la successiva attestazione del 31.5.2017 abbia espressamente riferito dell’insussistenza di violazioni di tal genere.

Conclusioni – La Commissione di gara non avrebbe pertanto potuto autonomamente e diversamente determinarsi rispetto a quanto riferito dall’Agenzia delle Entrate, atteso che spetta in via esclusiva all’Agenzia delle Entrate il compito di dare un giudizio sulla regolarità fiscale dei partecipanti a gara pubblica, non disponendo la stazione appaltante di alcun potere di autonomo apprezzamento del contenuto delle certificazioni di regolarità tributaria; e ciò al pari della valutazione circa la gravità o meno della infrazione previdenziale, riservata agli enti previdenziali (Cons. di Stato sez. V, n. 2682 del 17.5.2013).

Va quindi escluso che vi siano state illegittimità nel valutare il requisito della regolarità fiscale di cui all’80, c. 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

 

 

 


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