La mobilità c.d. per interscambio è ammissibile anche per le Province nel rispetto dei requisiti richiesti dall’art. 7 del D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, qualora improduttiva di nuove ed ulteriori spese per le amministrazioni coinvolte e dunque neutra dal punto di vista finanziario.

Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Umbria, deliberazione n. 100-2017-PAR del 13 settembre 2017, Presidente Longavita, Relatore Meniconi

A margine

Una Provincia chiede alla Corte dei conti un parere in merito all’applicabilità dell’istituto della mobilità per interscambio (di cui all’art. 7 del D.P.C.M. 5 agosto 1988 n. 325) fra la medesima Provincia ed altro ente pubblico, a seguito della normativa di riforma delle Province e del ridimensionamento degli organici derivatone, “fermo restando il rispetto dei principi della neutralità finanziaria e della corrispondenza dei profili professionali”.

La Corte ricorda che, nell’ambito del processo di riforma dell’ente Provincia, le limitazioni del caso di specie sono previste nell’art. 1, comma 420, della legge 23.12.2014 n. 190 che, dal 1 gennaio 2015, vieta alle Province di acquisire personale:

  • tramite assunzioni a tempo indeterminato, anche nell’ambito delle procedure di mobilità (lett c);
  • attraverso l’istituto del comando, con cessazione alla scadenza dei comandi in essere, di cui è espressamente vietata la proroga (lett. d);
  • tramite l’attivazione di rapporti di lavoro ex artt. 90 e 110 del TUEL, oltreché di lavoro flessibile (lett. e ed f).

Sussistono inoltre ulteriori divieti rimasti in vigore anche a seguito del più recente intervento del legislatore, che consente alle Province di assumere personale a tempo indeterminato, anche nell’ambito di procedure di mobilità, solamente in relazione a particolari figure professionali, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali svolte dall’ente.

Sul tema, pur in presenza di una normativa vincolistica in tema di assunzioni, la Sezione adita richiama i propri precedenti pareri in senso favorevole.

In particolare a fronte del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, previsto per gli enti locali quale sanzione per l’inosservanza dei tempi medi di pagamento (art. 41, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, come convertito dalla legge 23 giugno 2014 n. 89), la Corte ha escluso la legittimità del ricorso alle procedure di mobilità volontaria (di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001), ammettendo invece la possibilità di ricorrere all’istituto della mobilità “compensativa o per interscambio”, di cui all’art. 7 del D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325 (Sez. regionale di controllo per l’Umbria, deliberazione n. 147-2015-PAR dell’11 novembre 2015).

Ad analoghe considerazioni la stessa Corte è pervenuta più di recente, specificando che la mobilità c.d. per interscambio, così come previsto dal citato art. 7 del D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, può essere consentita, nel rispetto del principio della neutralità finanziaria, solo tra due dipendenti appartenenti a “profili professionali corrispondenti”. (Sez. regionale di controllo per l’Umbria, deliberazione n. 71-2016-PAR dell’8 giugno 2016).

Alla luce di quanto detto risulta dunque ammissibile anche per la Provincia il ricorso alla mobilità c.d. per interscambio, nel rispetto dei requisiti richiesti dall’art. 7 del D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, ed in particolare qualora improduttiva di nuove ed ulteriori spese per le amministrazioni coinvolte e dunque neutra dal punto di vista finanziario.

di Simonetta Fabris

 

 


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