Il consiglio di Stato ha reso il parere sulle Linee guida relative a criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni aggiudicatrici.

Consiglio di Stato, commissione speciale, 19 ottobre 2017, n. 2163, Presidente Carbone, Estensore Lopilato

Nel documento, la commissione speciale ricorda che l’analisi delle più rilevanti questioni poste dalla disciplina relativa alla composizione delle commissioni di gara è stata già svolta con il precedente parere n. 1919 del 2016.

Pertanto il nuovo parere si limita a valutare taluni dei rilievi posti con il precedente parere e non recepiti nello schema di linea guida, nonché le questioni “nuove” conseguenti all’adozione del decreto correttivo al Codice dei contratti.

Nel merito, si segnala:

  • l’opportunità di articolare la composizione dell’Albo in modo da separare gli esperti “esterni” dagli esperti “interni” alle stazioni appaltanti, nonché creare un’area dedicata agli esperti che operano in delicati e specifici settori, qual è quello, ad esempio, della sicurezza pubblica. Questa esigenza assume ancora di più rilevanza in quanto il decreto correttivo ha dettato una particolare disciplina in presenza di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico, tecnologico o innovativo, che possono essere affidati ad “esperti interni” alla stazione appaltante;
  • l’opportunità di indicare talune fattispecie che, a livello esemplificativo, integrano gli estremi di un affidamento di particolare complessità in modo che le stazioni appaltanti abbiano un parametro di riferimento per modulare le proprie scelte organizzative ed evitare così una possibile elusione della regola generale costituita dalla nomina di commissari esterni;
  • la necessità di chiarire, per evitare possibili distorsioni applicative, i «motivi» (per cui si ritiene che non si possa fare ricorso a esperti selezionati tra quelli presenti nelle sottosezioni dell’Albo) che la stazione appaltante deve indicare in apposita nota all’ANAC possono essere, come espressamente risulta dalla fonte primaria, soltanto quelli afferenti alla «specificità dei profili»;
  • la necessità che il decreto MIT che stabilisce la tariffa di iscrizione all’Albo e il compenso massimo per i commissari, venga adottato in tempi brevi, in quanto la determinazione del compenso costituisce un elemento essenziale del conferimento dell’incarico, con la conseguenza che un ritardo nella predisposizione delle tabelle potrebbe impedire l’entrata in vigore dell’intera disciplina in esame;
  • l’opportunità che siano le stesse stazioni appaltanti a farsi carico dei costi derivanti dalla copertura assicurativa o di altre analoghe misure a favore dei commissari interni stipulando un contratto di assicurazione in modo da evitare che sia il dipendente, per il quale non è previsto alcun compenso “aggiuntivo”, a subire le conseguenze negative sul piano economico per l’attività posta in essere per conto dell’amministrazione aggiudicatrice di appartenenza.

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