Le circostanze da cui consegue la decadenza del consigliere comunale vanno interpretate restrittivamente e con estremo rigore, data la limitazione che essa comporta all’esercizio di un munus publicum
Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza n. 4433 del 22 settembre 2017 – Pres. Caringella, Rel. Fantini
A margine
Il fatto – Alcuni Consiglieri comunali decadono dalla carica per effetto della dichiarazione pronunciata dal Consiglio comunale in quanto non intervenuti, in modo asseritamente non giustificato, ad alcune sedute consiliari. Gli interessati si rivolgono al Tar per richiedere l’annullamento della deliberazione di decadenza e il risarcimento dei danni patiti.
Il giudice di prime cure accoglie in parte il ricorso riconoscendo che la decadenza non poteva essere dichiarata in quanto «l’astensionismo deliberato e preannunciato, ancorché superiore al periodo previsto ai fini della decadenza, deve […] considerarsi uno strumento di lotta politico-amministrativa a disposizione delle forze di opposizione per far valere il proprio dissenso a fronte di atteggiamenti ritenuti non partecipativi, dialettici e democratici delle forze di maggioranza»
Diversamente, la domanda di risarcimento del danno all’immagine, per l’accusa di assenteismo, di danno per non avere potuto vigilare ed intervenire nell’attività consiliare, caratterizzata all’epoca da importanti iniziative, nonché di danno per la perdita di voti delle liste di appartenenza in occasione delle successive elezioni, viene disattesa.
I Consiglieri appellano la pronuncia con lo scopo di ottenere il risarcimento. Anche il Comune si costituisce e propone appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, deducendo, in particolare, che l’organo consiliare doveva essere nel plenum della propria composizione, potendosi tollerare solo limitate e giustificate assenze.
La sentenza – Il Consiglio di Stato, nel valutare le richieste dell’amministrazione comunale, dichiara infondato l’appello incidentale ribadendo che le circostanze da cui può conseguire la decadenza del Consigliere comunale vanno interpretate con estremo rigore, valutando attentamente gli aspetti garantistici della procedura, anche al fine di evitare un uso distorto dell’istituto come strumento di discriminazione delle minoranze.
A detta dei giudici di Palazzo Spada, infatti, le assenze del Consigliere possono dare luogo a decadenza solo qualora:
a) la giustificazione addotta dall’interessato sia relegata alla sfera mentale soggettiva di colui che la adduce, sì da impedire qualsiasi accertamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza dei motivi (Cons. Stato, V, 29 novembre 2004, n. 7761), ovvero,
b) venga dimostrano con ragionevole evidenza un atteggiamento di disinteresse per motivi futili od inadeguati rispetto agli impegni con l’incarico pubblico elettivo (Cons. Stato, V, 9 ottobre 2007, n. 5277).
Nel caso di specie l’astensionismo degli appellanti, ancorché superiore al periodo previsto, risulta deliberato e preannunciato, in conformità ad una decisione assunta dai gruppi consiliari di appartenenza ed adeguatamente motivata in relazione ad un asserito atteggiamento della maggioranza che li ha esclusi dalle scelte amministrative più significative.
Quando alla domanda di risarcimento del danno all’immagine, proposta dai consiglieri per decremento elettorale del movimento politico di appartenenza, il giudice statuisce che la mancanza di prova del nesso di causalità determina l’infondatezza del ricorso.
Ad ogni modo, sottolinea il Consiglio di Stato, “non può dubitarsi del fatto che il danno alla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati per effetto della decadenza subita sia stato pienamente ristorato dalla pronuncia caducatoria … Peraltro, il danno all’immagine, per come prospettato, non inciderebbe sulla figura professionale degli appellanti, ma solo sulla loro dimensione politica, rispetto alla quale l’equazione astensionista-assenteista è negata non solo dall’accertamento contenuto nella sentenza, ma, ancora prima, dal dibattito pubblico, con risonanza anche nel sistema dei media”.
Conclusioni – L’assenteismo non comporta decadenza se motivato e comunicato, anche se effettuato come strumento di opposizione alle scelte della maggioranza consiliare.
Stefania Fabris