Il Consiglio di Stato, al fine di rendere il proprio parere sulle linee guida per l’affidamento dei servizi legali, predisposte dall’ANAC ai sensi dell’art. 213, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, invita l’Autorità a sentire previamente il Consiglio nazionale forense, il Ministero della Giustizia,  il Ministero dei trasporti e il Dipartimento per le politiche comunitarie.

Consiglio di Stato, commissione speciale, parere interlocutorio 14 settembre 2017, n. 2109, Presidente Carbone, Estensore Di Matteo

A margine

La commissione speciale del Consiglio di Stato ricorda che l’ANAC, nella relazione AIR trasmessa, ha evidenziato l’esigenza di un parere sulle linee guida per l’affidamento dei servizi legali in seguito ai vari dubbi interpretativi sollevati dagli operatori del settore giustificati dall’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti che ha profondamente innovato in materia, oltre che dalla riscontrata disomogeneità dei procedimenti amministrativi seguiti dalle PP.AA. per l’affidamento dei predetti servizi.

Secondo i giudici, l’opportunità di un intervento in materia mediante lo strumento delle linee guida appare in linea generale condivisibile. Non vi è dubbio, infatti, che, da un lato, le Amministrazioni pubbliche avvertano la necessità di poter assumere le proprie decisioni confidando in un quadro di regole chiaro e definito e, dall’altro, i professionisti siano maggiormente garantiti da scelte che avvengano in applicazione di criteri predeterminati e, per questo, in assoluta trasparenza.

Per questi motivi, appare apprezzabile, in particolare, lo sforzo di tracciare un modus operandi uniforme che garantisca la verificabilità delle scelte operate e, in ragione di ciò, possa indurre al più efficiente impiego del denaro pubblico da parte degli amministratori e ad una maggiore tutela della concorrenza tra i professionisti. La selezione del contraente deve essere necessariamente orientata all’individuazione del professionista più adatto allo svolgimento della prestazione richiesta, secondo criteri che tengano conto della difficoltà dell’incarico e delle competenze necessarie ad espletarlo.

Vero è, tuttavia, che per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione.

Peraltro, andrebbe anche verificata la compatibilità di una regolazione particolarmente stringente e dettagliata con il divieto di gold plating (art. 1, l. 28 gennaio 2016 n. 11, di delega per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014).

Ciò posto, all’atto di intervenire per la prima volta nella materia, la commissione speciale ritiene necessario acquisire, sulle indicazioni fornite dalle linee guida, il parere del Consiglio nazionale forense, quale ente pubblico di rappresentanza istituzionale dell’avvocatura italiana, nonché del Ministero della Giustizia, quale Amministrazione vigilante sugli ordini professionali, e del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture quale soggetto chiamato a dare attuazione alle disposizioni del codice. Rilevante, infine, appare anche l’apporto del Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’ANAC è pertanto invitata a sollecitare l’intervento dei soggetti pubblici precedentemente indicati consentendo successivamente al Consiglio di Stato di rendere parere definitivo.

 


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