“Le somme destinate alla previdenza integrativa per il personale della polizia municipale non hanno natura retributiva, pertanto, non devono essere computate nel salario accessorio e non soggiacciono ai relativi limiti di spesa”.

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 503 del 20 settembre 2017; Pres. D. Calaciura Traina, Rel. F. Dimita

A margine

La Corte dei conti è chiamata a dirimere la seguente questione: le risorse destinate al finanziamento della previdenza integrativa, rinvenienti dal monte sanzioni amministrative ex art. 208 CdS, costituiscano o no componenti del trattamento accessorio? e se vi rientrano sono soggette ai relativi limiti di spesa?

I giudici contabili chiariscono che le somme impiegate per la previdenza complementare della Polizia locale non hanno natura retributiva, non sono configurabili come salario accessorio, vanno conteggiate nella spesa per il personale, ma non rilevano ai fini dei vincoli previsti per il fondo decentrato integrativo.

In particolare, la Corte dei conti richiama le conclusioni formulate, anni addietro, nella deliberazione n. 203 del 2013. In tale provvedimento i giudici contabili, con riferimento alla normativa allora in vigore, l’art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, avevano sostenuto che “le risorse destinate al finanziamento della previdenza integrativa, rinvenienti dal monte sanzioni amministrative ex art. 208 CdS, non costituissero componenti del trattamento accessorio e che, nei limiti di siffatta, specifica destinazione, non fossero soggette al vincolo, allora vigente, di cui all’art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010“.

Secondo la Corte, stante la sovrapponibilità del limite previsto da tale ultima disposizione a quello introdotto dall’art. 1, comma 236, della Legge di stabilità per il 2016, i termini della questione non sono cambiati, sicché l’orientamento delineato nel 2013, deve ritenersi ancora valido e può essere esteso anche all’attuale disciplina.

I giudici poi proseguono il ragionamento e dimostrano che siffatta conclusione non è incompatibile con le considerazioni espresse dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 7 del 2017.

In particolare, seconodo la Corte, l’esclusione dal vincolo di spesa affermata nella deliberazione n. 203/2013 è fondata sulla considerazione che la spesa per la previdenza integrativa di cui all’art. 208 non è una componente del trattamento economico, né fondamentale né accessorio e, come tale, non rientra nell’ambito di operatività del vincolo medesimo, avente ad oggetto esclusivamente l’ammontare complessivo del trattamento accessorio. Ciò in quanto le risorse impiegate per la realizzazione della finalità previdenziale di cui all’art. 208 del CdS, pur rientrando nella spesa per il personale, non hanno natura retributiva, bensì “contributivo-previdenziale”.

La deliberazione di orientamento della Sezione delle Autonomie, riprendendo il criterio discretivo elaborato dalle SS.RR., ha ribadito che non rientrano nel limite di spesa in questione le risorse che sono destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili che alimentano il fondo in senso solo figurativo, non essendo destinate a finanziare gli incentivi spettanti alla generalità del personale delle pubbliche amministrazioni. Nello specifico, la fattispecie analizzata è quella degli incentivi per funzioni tecniche, che hanno preso il posto degli incentivi alla progettazione, rispetto alla quale la Sezione delle Autonomie si è limitata ad applicare il suddetto criterio alla luce delle modifiche introdotte, a livello normativo, dal nuovo codice degli appalti.

Sia le argomentazioni di carattere più generale che quelle di carattere più specifico, riferite agli incentivi per le funzioni tecniche, all’evidenza, si pongono su un piano completamente diverso da quello sul quale si svolge il ragionamento che ha condotto la Sezione del Veneto ad escludere dal tetto di spesa le risorse rinvenienti dal monte sanzioni amministrative per violazione del CdS, laddove finalizzate al finanziamento della previdenza integrativa, e che prende in considerazione, prima ancora della rispondenza ai requisiti fissati nella deliberazione n. 51/2011/CONTR, la qualificazione della spesa cui le risorse sono destinate (previdenziale e non retributiva).

La rilevata, sostanziale, diversità del piano di analisi consente di affermare, secondo i giudici contabili, la piena compatibilità delle valutazioni formulate in merito alle risorse suddette con l’orientamento recentemente espresso dalla citata pronuncia della Sezione delle Autonomie.

Quest’ultima, tra l’altro, chiamata a pronunciarsi in ordine alla corretta qualificazione delle somme destinate a previdenza integrativa per il personale della polizia municipale, proprio sulla scorta della natura non retributiva della spesa destinata alla previdenza complementare, aveva espressamente escluso che le somme accantonate a tale titolo debbano essere assoggettate al limite previsto per il trattamento accessorio (deliberazione n. 22/SEZAUT/2015/QMIG).

di Ruggero Tieghi


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