“In caso di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 50/2016, la stazione appaltante ha ampia discrezionalità nell’invitare gli operatori economici, pertanto, l’impresa esclusa non può rivendicare alcun diritto a partecipare alla procedura informale d’appalto”.

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sentenza n. 2230 del 5 aprile 2017; Pres. I. Caso, Est. R. Giansante;

A margine

Un Comune ha necessità di acquisire, sul mercato, il servizio di trasporto scolatico degli alunni della scuola pubblica dell’infanzia e primaria. Avvia, pertanto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici“, una procedura informale per giungere all’affidamento diretto del contratto di appalto. Invita discrezionalmente tre operatori economici, a cui chiede di formulare un’offerta, ed ignora la richiesta di partecipazione presentata da una quarta impresa, che ricorre al TAR.

I giudici amministrativi ritengono corretto l’operato del Comune, affermano infatti che: “in relazione alle procedure di affidamento di servizi ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, definite “semplificate”, quale quella per cui è causa, l’orientamento pressoché unanime della giurisprudenza anche di questo Tribunale, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, è nel senso del riconoscimento dell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione anche nella fase dell’individuazione delle ditte da consultare e, quindi, della negazione della sussistenza di un diritto in capo a qualsiasi operatore del settore ad essere invitato alla procedura (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 8 marzo 2017, n. 1336). Né può ritenersi che sussistesse un obbligo da parte del Comune di Limatola di rispondere all’istanza prodotta da parte ricorrente, volta ad essere invitata alla procedura di gara, istanza peraltro anche successiva all’invio delle lettere di invito nei confronti delle tre ditte invitate a partecipare alla gara stessa”.

Ruggero Tieghi


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