La clausola di rinnovo espresso contenuta negli atti di gara non obbliga la Stazione appaltante ad attivare l’opzione di prosecuzione.

Tar Lazio, Roma, sez. I-ter, sentenza, 14 settembre 2017, n. 9719, Presidente Panzironi, Estensore Tricarico

A margine

La vicenda –  Una ditta impugna l’avviso di gara con cui un Ministero indice una procedura aperta per la fornitura di materiale di vestiario, equipaggiamento speciale ed armamento per le esigenze del personale della Polizia di Stato chiedendo il risarcimento dei danni subiti per il mancato rinnovo della fornitura di ulteriori 40.000 cinturoni da parte della stazione appaltante.

L’impresa precedente affidataria del servizio, in particolare, lamenta la mancata applicazione della clausola del contratto  che prevede l’impegno, in capo alla ditta appaltatrice, a fornire nei 24 mesi successivi all’approvazione del contratto stesso, su richiesta dell’Amministrazione e previa stipula di appositi atti aggiuntivi, ulteriori 40.000 beni della medesima tipologia, agli stessi termini e condizioni, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.

Ad avviso del ricorrente, il comportamento della stazione appaltante sarebbe illegittimo in quanto, con la predetta clausola contrattuale, avrebbe ingenerato un affidamento nell’offerente che avrebbe computato anche la fornitura assicurata dal rinnovo. Con il suo operato, inoltre, l’amministrazione avrebbe  violato i principi di buon andamento, ragionevolezza, trasparenza, imparzialità ed economicità, atteso che presumibilmente, con la nuova gara, avrebbe conseguito la stessa fornitura ad un prezzo più elevato di quello fissato nel contratto stipulato.

La sentenza – Il Tar Lazio ritiene il ricorso infondato ricordando che sin dall’indizione della procedura era stato precisato che fosse nella sola disponibilità della stazione appaltante esercitare il diritto di opzione in esame. Detto altrimenti,  l’amministrazione non ha assunto alcun impegno al rinnovo, essendo pienamente libera di decidere se procedere in tal senso, previa stipula di atti aggiuntivi, o se indire una nuova gara, come ha in concreto fatto. In caso di esercizio del diritto di opzione da parte dell’amministrazione, infatti,  l’obbligo di stipulare gli atti aggiuntivi garantendo la fornitura alle medesime condizioni gravava solo l’affidatario.

Conclusioni – il Tar rigetta il ricorso, in quanto con la nuova gara, il Ministero non ha violato alcuna clausola contrattuale e neppure alcun legittimo affidamento della ricorrente,  in mancanza di un atto  idoneo a generarlo. Non può infine  invocarsi neppure un’asserita prassi ventennale di rinnovi, non potendo essa costituire alcun titolo per ingenerare un affidamento legittimo.

Simonetta Fabris


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