Agli organi di revisione economico-finanziaria spetta il rimborso delle spese per l’espletamento del proprio incaricato, anche laddove non fosse espressamente previsto all’atto del conferimento, salvo una diversa e contraria pattuizione intervenuta tra le parti.
E’ quanto ha recentemente stabilito, confermando i precedenti orientamenti della magistratura contabile, la Sezione Regionale di Controllo della Lombardia della Corte dei Conti (con il parere n° 228/2017), rispondendo ad una specifica richiesto di un ente locale, che aveva provveduto alla nomina dell’organo di controllo stabilendo che il compenso indicato doveva considerarsi comprensivo di qualsiasi eventuale maggiorazione e spesa od onere di trasferta.
Per giungere alla richiamata conclusione la pronuncia trae spunto dai principali riferimenti normativi che delineano la disciplina dei compensi rimborsi spese spettanti agli organi di revisione economico-finanziaria.
In particolare, si tratta dell’art. 241 del D.Lgs. 267/2000 e del successivo decreto attuativo di determinazione dei compensi di spettanza del Ministero dell’interno, in ultimo emanato in data 20 maggio 2005, ancorché fosse esplicitamente stabilito e sancito un meccanismo di aggiornamento su base triennale.
Secondo l’art. 3 di tale provvedimento, in particolare, «ai componenti dell’Organo di revisione economico finanziaria dell’ente avente la propria residenza al di fuori del Comune ove ha sede l’ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le modalità di calcolo, dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell’Organo di revisione. Ai componenti dell’Organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell’incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l’alloggio nella misura determinata per i componenti dell’Organo esecutivo dell’ente».
L’interpretazione letterale della disposizione, con l’uso del verbo “spetta” senza subordinarlo alla determinazione delle modalità di calcolo, spinge a ritenere che il legislatore abbia inteso riconoscere la spettanza del rimborso delle spese di viaggio, a prescindere dal fatto che fosse previsto dal regolamento di contabilità comunale o dalla deliberazione di nomina dei revisori o, comunque, fosse stato pattuito «in maniera specifica al momento del conferimento dell’incarico».
E’ giustamente ricordato, in proposito, che con un provvedimento d’urgenza del 2014 (D.L. 66/2014) è pure stato disposto che «l’importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell’organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi», anche nella prospettiva del contenimento degli oneri a carico delle pubbliche amministrazioni a seguito dell’introduzione della procedura dell’estrazione nella scelta dei componenti dell’organo di controllo.
Sulla base di tale “lettura” delle disposizioni normative, pertanto, la sezione regionale di controllo lombarda della Corte dei Conti giunge ad affermare che ai componenti dell’Organo di revisione residenti in altro comune spetta il rimborso delle spese di viaggio per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Per di più, ed in questo è possibile individuare una precisazione rilevante, tale rimborso deve essere riconosciuto (come anticipato in premesso) anche ove non fosse espressamente previsto all’atto del conferimento dell’incarico, con eccezione dell’ipotesi in cui sussista una specifica ed esplicita pattuizione in tal senso.
Tra l’altro, qualora quest’ultima pattuizione non sussista, il comune – nella prospettiva di adeguarsi alle disposizioni normative – potrà prevedere il rimborso di uno specifico onere di trasferta a favore dei revisori residenti fuori dal territorio comunale con decorrenza dall’inizio dell’incarico, sempre con riferimento a spese effettivamente sostenute e, come tali, debitamente documentate.