Altri incentivi per favorire i processi associativi degli enti locali arrivano con la «manovra correttiva» del 2017. Sono interessati alle nuove disposizioni le fusioni e le unioni di comuni.
Fusioni. E’ stato incrementato di un miliardo, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, il fondo destinato all’erogazione di contributi straordinari per i comuni che decidono la fusione, anche per incorporazione. Al nuovo onere lo Stato fa fronte mediante corrispondente riduzione della spesa relativa al Fondo per l’estinzione anticipati di mutui di cui all’ 9-ter del D.L. n. 113 del 2016 (art. 21, commi 1 e 2 del D.L. n. 50/2017). Per compensare la minore disponibilità di fondi per l’estinzione dell’indebitamento, la stessa manovra correttiva permette agli enti locali, a certe condizioni, di destinare a questo scopo anche quota dell’avanzo per investimenti (art. 187, co 2, lett. c) del TUEL, come modificato dall’art. 26-bis del D.L. n. 50/2017).
E’ il caso di ricordare che sono destinati alle fusioni contributi ordinari e straordinari. A decorrere dal 2014, ai comuni istituiti a seguito di fusione è destinata una quota del fondo di solidarietà comunale, non inferiore a 30 milioni (art. 20 D.L.95/2012 e art. 1, c. 730 della L. 147/2013). E’ previsto, inoltre, un contributo straordinario a favore dei comuni istituiti a seguito di fusioni realizzate dal 2012, già elevato dal 2017 al 50% dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010, nei limiti degli stanziamenti previsti e comunque non superiori a 2 milioni per ciascun beneficiario (D.L.95/2012, art. 20 c. 1 bis, come modificato dalla Legge di bilancio 2017). per bilanciare, viene concesso agli enti locali, a certe condizioni, di finanziare l’estinzione anticipata dei mutui anche con quote di avanza desinato ad investimenti (art. 26 – bis D.L. n.50 del 2017).
In materia di personale– E’ stata prevista, inoltre, per i limiti assunzionali e per le assunzioni a tempo determinato il nuovo  tetto della media della spesa del personale sostenuta da ciascun ente nel triennio precedente la fusione ( che sostituisce il precedente limite della somma della spesa sostenuti dai singoli enti nell’anno precedente alla fusione). Deve essere, comunque, rispettato il limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e, com’è ovvio, deve essere garantita la salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 1, c. 450, lett. a) L. 190 del 2014, come modificato dall’art. 21, c. 2-bis del D.L. n. 50/2017) (1).
La possibilità di mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non viene più subordinata all’istituzione dei municipi, ma è limitata nel tempo:  non oltre il quinto esercizio finanziario di istituzione del nuovo comune, senza computare in questo termine gli anni in cui l’efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali rimane  sospesa in virtù di previsione legislativa (art. 1, c. 132 , L. 56/2014, come modificato dall’art. 21, c. 2-ter del D.L. 50/2017) (2).
Unioni di comuni – Norme di favore per il personale e maggiore flessibilità organizzativa. I singoli comuni facenti parte dell’unione potranno cedere le loro capacità assunzionali all’unione di cui fanno parte (periodo aggiunto all’art, 32, co 5, TUEL, dall’art. 22, co 5-bis, del D.L. 50/2017).Il passaggio del personale fra i comuni aderenti e l’unione e fra gli stessi comuni fra loro può avvenire senza procedere ad indire un apposito bando di mobilità e ciò anche in assenza di contestuale trasferimento di funzioni e servizi (art. 22, c.5 ter,D.L. n. 50/2017) (3)
Giuseppe Panassidi
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- (1) Il testo dell’art. 1, c. 450, lett. a) L. 190 del 2014, come modificato dall’art. 21, c. 2-bis del d.l. n. 50/2017:”Al fine di promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli enti locali attraverso processi di aggregazione e di gestione associata: a) ai comuni istituiti a seguito di fusione, fermi restando il divieto di superamento della somma della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato”
- (2) Il testo dell’art. 1, c. 132 L. 56 del 2014, come modificato dall’art. 21, c. 2-ter del D.L. n. 50/2017: “I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l’efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali e’ sospesa in virtu’ di previsione legislativa”
- (3) Il testo del comma 5 dell’art. 32 dopo la novella del d.l. n. 50 del 2017 “All’unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell’Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all’unione di comuni di cui fanno parte”.