Il divieto, posto a carico delle Province, di assumere personale a tempo indeterminato, di cui all’articolo 16, comma 9, del Dl. n. 95/2012 è tuttora in vigore e ricomprende anche le unità di personale aventi diritto al collocamento obbligatorio disposto dalla legge n. 68/1999, nel caso in cui l’ente debba assumerle per raggiungere la copertura della quota d’obbligo prevista dalla legge medesima.
Corte dei conti, sez. regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione 29 giugno 2017, n. 127-2017-SRCPIE-PAR, Presidente Polito, Relatore Valero
A margine
Nella vicenda, una Provincia chiede alla Corte dei conti di pronunciarsi in merito alla permanenza della vigenza del divieto di assunzione di personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, in capo alle Province, anche con riferimento alla disciplina speciale in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette, al fine di verificare l’attuabilità degli impegni convenzionali assunti.
Nel merito, la Corte ricorda che sul quesito posto si è espressa la Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 25-SEZAUT-2013-QMIG del 29/10/2013, enunciando il seguente principio: “Il divieto, posto a carico delle province, di assumere personale a tempo indeterminato, di cui all’art.16, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 135, è tuttora in vigore. Tale divieto ricomprende anche le unità di personale aventi diritto al collocamento obbligatorio disposto dalla L. 12 marzo 1999, n. 68, nel caso in cui l’ente debba assumerle per raggiungere la copertura della quota d’obbligo prevista dalla legge medesima”.
La successiva giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo che si sono espresse sulla medesima problematica è stata univoca nel confermare l’attuale vigenza del divieto di assunzioni in discorso, che permane esteso anche alle predette unità di personale aventi diritto al collocamento obbligatorio.
Anche la normativa susseguente non evidenzia un mutamento d’intenti in materia da parte del Legislatore, che è intervenuto nuovamente sulla disciplina in esame solo per inserire nell’ordinamento giuridico specifiche deroghe, tenendo fermo il suddetto divieto generale di assunzioni. La conferma di ciò è chiaramente desumibile dalla recentissima deroga al divieto di assunzione a tempo indeterminato per le Province prevista dall’art. 22, comma 5, D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, conv. in Legge n. 96 del 21 giugno 2017, il quale dispone che “Il divieto di cui all’articolo 1, comma 420, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica per la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e tecnico-finanziarie e contabili e non fungibili delle province delle regioni a statuto ordinario in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dall’articolo 1, commi 85 e 86 , delle legge 7 aprile 2014, n. 56”.
Conclusivamente, permanendo il divieto normativo di assunzione di personale in capo alle Province, salvo per le deroghe espressamente previste dal legislatore, non può che essere confermata l’attualità del principio di diritto già espresso dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 25-SEZAUT-2013-QMIG del 29/10/2013 con riguardo alle unità di personale aventi diritto al collocamento obbligatorio.