Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, sentenza 21 giugno 2017, n. 73. – Presidente T. Miele. Rel. F. Pepe.
A margine
Al fine di pubblicizzare una mostra di pittura tenutasi nel 2008 un Comune commissionava ad una società, concessionaria esclusiva di pubblicità per una testata giornalistica locale, alcune attività promozionali. Si apprendeva tuttavia che, nonostante l’approvazione della spesa per l’organizzazione della mostra in forza di deliberazione giuntale , le somme da liquidare per l’attività svolta “non erano state precedute da regolari impegni di spesa”, circostanza poi confermata dal Collegio dei revisori con parere del 5.11.2013. Così, in data 24.2.2011 il Comune si vedeva notificare in forma esecutiva un decreto ingiuntivo del Tribunale dopo che i ripetuti solleciti di pagamento da parte della società erano rimasti senza riscontro. Le somme di cui l’operatore economico chiedeva il riconoscimento erano pari a complessivi € 10.416,19, così suddivisi: € 6.616,07 dovuto per sorte capitale, € 974,97 per gli interessi moratori calcolati sino al 19.3.2010, € 1.987,49 per interessi moratori calcolati al 31.12.2013, € 837,66 per spese legali. A questo punto il Comune si vedeva costretto a riconoscere il debito fuori bilancio e, conseguentemente, a trasmettere la delibera alla Corte dei conti.
Dai successivi approfondimenti richiesti dalla Procura contabile emergeva, tra l’altro, che l’impegno di spesa previsto nella delibera di giunta gravava anche su capitoli del titolo quarto della spesa relativi alle spese per servizi per conto di terzi. Sennonché, come osservato dall’organo requirente, “le entrate per servizi conto terzi devono essere limitate a quelle strettamente previste dall’ordinamento finanziario e contabile, e ad ogni accertamento di entrata consegue, automaticamente, impegno di spesa di pari ammontare. Nel caso della mostra organizzata dall’ente locale chietino non appare assolutamente ravvisabile la ricorrenza di un servizio per conto di terzi. L’erroneità di tale imputazione è di particolare gravità, incidente sul risultato di amministrazione e influenzante anche il rispetto del patto di stabilità, in violazione dei principi contabili e del disposto dell’art. 168 del TUEL”.
Si costituiva in giudizio il Responsabile del servizio finanziario il quale, tra le varie argomentazioni defensionali, eccepiva di essere stato collocato a riposo solamente alcuni mesi dopo la conclusione della mostra e, pertanto, non era più stato in condizioni di poter seguire materialmente la pratica, né tanto meno era stato interpellato dal Comune o dai revisori.
Il Collegio giudicante ritiene fondata l’azione esercitata dal pubblico ministero in quanto sussistono tutti gli elementi costitutivi della responsabilità finanziaria.
Il Giudice contabile ha ritenuto, infatti, che fosse evidente “il nocumento deriva dall’inutile aggravio di spesa sopportato dall’ente locale in conseguenza dell’azione giudiziaria subita ad opera di società fornitrice alla quale, pur in presenza di prestazioni riconosciute utili, non era versato alcun corrispettivo, per assenza del correlato impegno di spesa e della copertura finanziaria”.
Nella fattispecie è stato, inoltre, ritenuto sussistente l’elemento soggettivo della colpa grave, reso evidente dalla macroscopica violazione delle norme in tema di procedimento di spesa degli enti locali, così come il nesso causale insito nella diretta e prevedibile consequenzialità tra la inusitata condotta del convenuto e l’actio intentata nei confronti del Comune, rimasto inevitabilmente soccombente.
Fermo restando ciò, le considerazioni svolte dal convenuto in ordine al concorso di ulteriori fattori che contribuivano all’aggravamento del danno e discendenti dal collocamento in quiescenza del convenuto inducono il Giudice ad esercitare, in congrua misura, il potere di riduzione dell’addebito, così limitando il quantum al cinquanta per cento circa degli oneri contestati.