Ai sensi dell’art. 201 del Codice della strada, il dies a quo del termine di 90 giorni per la notifica del verbale di accertamento delle infrazioni allo stesso Codice, elevati dalla Polizia Locale mediante autovelox, decorre dal giorno della commessa infrazione e non dalla lettura della foto da parte dell’agente della Polizia municipale, con la conseguenza che il verbale della Polizia municipale deve indicare o che il termine di notifica del verbale decorre dall’accertamento, come indicato dalla legge, oppure che i termini decorrono dalla commessa violazione, salva la necessità di acquisire informazioni indispensabili da altri organismi.

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sez. III, sentenza n. 1267 del 7 giugno 2017; Pres. U. Di Benedetto, est. A Di Mario.

A margine

Il TAR si sofferma su una quetione interessante per gli operatori di Polzia locale: il termine di 90 giorni, per la notifica del verbale di accertamento, decorre dal momento dell’infrazione oppure da quando viene visionata la foto scattata dall’autovelox? Quali diciture devono riportare i modelli utilizzati per la stesura dei verbali di accertamento?

Il TAR boccia lo schema di verbale utilizzato dalla Polizia locale di Milano, il quale reca la seguente formula: “il verbalizzante […] in servizio presso l’Ufficio Varchi della Polizia locale di Milano in data […], data dalla quale decorrono i termini di notifica del presente verbale, ha accertato che il conducente del veicolo targato […] in data […] alle ore […] ha commesso le seguenti violazioni ….“.

Secondo i giudici, siffatta formulazione fornisce al lettore la chiara informazione che i termini di notifica del verbale decorrono dal momento in cui l’agente di polizia locale prende conoscenza, in ufficio, delle foto scattate dalle stazioni automatiche di rilevamento.

Seguiamo il ragionamento dei giudici amministrativi.

Il TAR Lombardia si sofferma sulla corretta interpretazione dell’art. 201 del Codice della strada, il quale stabilisce che: “Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento”.

In particolare, i giudici amministrativi richiamano l’interpretazione effettuata dal Ministero, con comunicazione del 07.11.2014 alla Prefettura di Milano: “La disposizione [ad. 201, Cod. strada], che riproduce pressoché alla lettera il disposto della sopra citata decisione della Corte Costituzionale, costituisce un’ulteriore conferma all’assunto che, in linea di principio e salva la necessità di acquisire informazioni indispensabili da altri organismi, il dies a quo per la decorrenza dei termini non può che essere individuato in quello della commessa violazione“.

Pertanto, facendo propria la suddetta interpretazione, il TAR conferma che il verbale della polizia municipale deve indicare che il termine di notifica decorre dall’accertamento, come indicato dalla legge, oppure dalla commessa violazione; non può invece recare come dies a quo il momento in cui l’agente di Polizia visiona la foto scattata dall’autovelox.

Per questi motivi, i giudici ordinano al Comune di Milano di modificare la dicitura utilizzata nei verbali di contestazione delle sanzioni al codice della strada.

Ruggero Tieghi, segretario comunale


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