L’allontanamento con foglio di via obbligatorio è una misura adottata dal Questore nei confronti di quei soggetti che, secondo alcuni parametri, sono da ritenersi socialmente pericolosi e che, non avendo un legame con uno specifico territorio dove sono stati sorpresi a delinquere, sono diffidati a lasciarlo con l’obbligo di non farvi rientro per un periodo non superiore a tre anni e di presentarsi all’Autorità di P.S. del luogo ove risiedono o dimorano.
Sia la mancata presentazione all’Autorità di P.S. del luogo ove il soggetto ha dichiarato di abitare (c.d. dimora) che la violazione all’obbligo di lasciare il territorio inibito, comportano l’arresto da uno a sei mesi.
La prima ipotesi rientra nelle previsioni dell’art.163 T.U.L.P.S., mentre la seconda è riconducibile all’art.76 comma 3 del d.lgs. n.159 del 2011.
Ai sensi dell’art.2 del d.lgs. 6 settembre 2011 n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) qualora le persone indicate nell’articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate.
Ai fini della legittimità del provvedimento non è sufficiente l’appartenenza del destinatario ad una delle tipologie di autore previste dalla legge (art.1 d.lgs. n.159 del 2011), essendo imposto l’ulteriore requisito del pericolo per la sicurezza pubblica. Il pericolo deve essere connotato da attualità, pertanto gli episodi che fondano la misura devono essere recenti, ravvicinati nel tempo
Forma del provvedimento
E’ quella prevista dall’art.163 Tulps: “le persone rimpatriate con foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall’itinerario ad esse tracciato. Nel caso di trasgressione esse sono punite con l’arresto da uno a sei mesi. Scontata la pena, sono fatte proseguire per traduzione. La stessa pena si applica alle persone che non si presentano, nel termine prescritto, all’autorità di pubblica sicurezza indicata nel foglio di via”.
Il provvedimento deve essere adeguatamente motivato, con l’indicazione di fatti e comportamenti di obiettiva consistenza, che consentano di dedurre (anche se solo in via presuntiva) la pericolosità sociale.
E’ altresì necessario indicare la specifica categoria di soggetti pericolosi alla quale l’individuo appartenga, facendo riferimento alla specifica lettera di cui all’art.1 del d.lgs. n.159 del 2011 (TAR Lazio Latina, sez.I, 19 gennaio 2010).
Peraltro, la funzione di prevenzione che ispira la misura in esame determina la giurisprudenza a non esigere la sussistenza di prove della commissione di reati e a valutare legittimo il provvedimento che sia fondato su elementi di mero sospetto ovvero su semplici indizi (TAR Lombardia, sez.III, 9 febbraio 2010).
Il provvedimento di rimpatrio è accompagnato dal foglio di via obbligatorio, contenente l’ingiunzione a presentarsi entro un determinato periodo di tempo (solitamente da uno a tre giorni) all’autorità di P.S. del luogo di destinazione.
Da un punto di vista sostanziale, la misura di cui all’art.2 del d.lgs. n.159 del 2011 consta di due distinti atti:
a) l’ordine di rimpatrio con ingiunzione di non fare rientro nel comune dal quale si è allontanati, senza previa autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, il quale deve essere motivato e contenere le ragioni specifiche su cui si fonda il giudizio di pericolosità del soggetto;
b) il foglio di via obbligatorio che, invece, non necessità di motivazione, essendo atto accessorio all’ordine di rimpatrio e, quindi, con funzione meramente esecutiva.
Durata ed effetti
Per un periodo non superiore a tre anni, il soggetto non può fare ritorno nel comune da cui è stato allontanato, se non ottiene la preventiva autorizzazione del Questore che ha emesso il provvedimento. Egli non può ritornarvi senza il permesso, neppure per esercitare il proprio diritto di difesa in un procedimento penale a suo carico (Cass. pen., sez.I, 21 gennaio 1983 n.444). Peraltro ‘divieto di ritorno’ non significa divieto di semplice transito.
Inosservanza
L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di rimpatrio costituisce reato: si tratta di un reato omissivo istantaneo.
Il contravventore è punito con l’arresto da uno a sei mesi. Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio (art.76 co.3 del d.lgs. n.159 del 2011).
Impugnazioni
Il provvedimento del questore è soggetto al sindacato di legittimità alla luce dei parametri dell’incompetenza, della violazione di legge e dell’eccesso di potere.
Il ricorso gerarchico contro il provvedimento di allontanamento deve essere inoltrato entro 30 gg. dalla notifica, al prefetto della provincia da cui il soggetto è stato allontanato.
Quanto all’eventuale sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo si osserva che esso può esercitarsi esclusivamente sotto i profili dell’abnormità dell’iter logico, della macroscopica illogicità, dell’incongruenza della motivazione e del travisamento della realtà fattuale (TAR Campania, sez.VI, 26 luglio 2007).
Indicazioni operative
Il soggetto destinatario della misura deve essersi reso responsabile di manifestazioni delittuose, o aver adottato comportamenti che, anche sulla base di elementi di fatto, dettagliatamente illustrati, siano idonei a dimostrare la sua pericolosità sociale.
In particolare, i soggetti devono avere a loro carico elementi tali da annoverarli in una delle tre categorie indicate nell’art.1 del d.lgs. 6 settembre 2011 n.159, ovvero precedenti penali recenti (ultimo biennio) o altri fatti di rilievo riscontrati a loro carico, come ad esempio l’abituale frequentazione di soggetti pregiudicati, l’adozione di atteggiamenti non giustificabili in relazione alle circostanze di tempo e di luogo; l’assunzione di sostanze stupefacenti e l’abituale presenza in zone colpite dal fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.
La proposta, inoltre, deve essere corredata da tutti gli atti a supporto prodotti (ad esempio, l’annotazione che l’operatore di polizia di solito redige in caso d’intervento, la comunicazione della notizia di reato a carico del soggetto, la querela, eventuali verbali di sommarie informazioni delle persone informate sui fatti, ecc.) che devono essere integralmente forniti in allegato all’ufficio competente all’emissione del provvedimento.
Pur in presenza di un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica, occorre che il soggetto destinatario della misura non sia residente o stabilmente domiciliato nel comune da cui si chiede l’allontanamento e che non abbia in tale luogo interessi lavorativi, di studio, familiari o obblighi relativi a misure restrittive disposte dall’Autorità Giudiziaria. E’ necessario, pertanto, che la proposta sia formulata solo a seguito di opportuni e documentati accertamenti volti ad escludere che il soggetto sia in possesso di giustificati motivi per frequentare il territorio del Comune.
Il luogo di residenza
La determinazione del luogo di residenza non è pacifica.
La giurisprudenza prevalente lo individua nel luogo reale ed effettivo in cui la persona dimora abitualmente, ai sensi dell’art.43 c.c. (Cass., sez.I, 10 febbraio 2009), considerando l’effettiva iscrizione all’anagrafe come un mero indice, ma non mancano decisioni in cui, invece, si utilizza quale riferimento la residenza anagrafica che risulta dal certificato dell’ufficio dell’anagrafe (Cass., sez.II, 3 febbraio 1986).
E’ tuttavia possibile emettere un foglio di via obbligatorio, nei meri termini di un “divieto di ritorno”, senza indicare il comune di residenza ovvero il domicilio dove il soggetto allontanato deve trasferirsi. E’ quanto si evince dalla sentenza del 24 luglio 2013 n.32152 della Corte di Cassazione, che fa riferimento all’adozione del foglio di via obbligatorio nei confronti di una persona senza fissa dimora. “Invero il contenuto primario del foglio di via obbligatorio è il divieto fatto al soggetto di ritornare, senza autorizzazione, in un dato comune dove egli non è residente e dal quale viene allontanato. Può accedere all’ordine di allontanamento – ma non necessariamente – anche l’ordine di rientrare nel luogo di residenza, là dove lo suggeriscono ragioni di opportunità ed esso sia, naturalmente, esistente e noto (Cass., sentenza n.46257/12 rv.253966; Cass., sentenze n.29694/12, rv.253069).
L’avvio di procedimento ed i casi di urgenza
- L’avviso di avvio di procedimento amministrativo ex artt.7 , 8 e 10 della legge n.241 del 1990 e s.m.i., deve contenere i seguenti dati:
- indicazione dello strumento mediante il quale è stata identificata la persona (con eventuale indicazione degli estremi del documento d’identità);
- indicazione della specifica misura di prevenzione che si intende proporre e, nel caso di foglio di via obbligatorio, del Comune da cui si chiede l’allontanamento;
- indicazione del responsabile del procedimento amministrativo; indicazione del termine temporale entro il quale presentare le suddette memorie scritte e documenti.
L’obbligo di comunicazione all’interessato, ai sensi dell’art.7 della legge n.241 del 1990, dell’avvio del procedimento per l’emanazione del provvedimento del Questore del rimpatrio con foglio di via obbligatorio non sussiste qualora, per esigenze di sicurezza e di ordine pubblico, ricorra la necessità di provvedere all’immediato allontanamento del soggetto giudicato pericoloso, coincidendo in tal caso l’avvio del procedimento amministrativo con l’emanazione del provvedimento di rimpatrio (Cass. pen., sez.I, 4 marzo 2009 n.13002; Cass. pen., sez.I, 17 gennaio 2002).
Lo straniero irregolare sul territorio
In caso di soggetto comunitario non regolare si dovrà procedere ai sensi dell’art.20 del d.lgs. n.30 del 2007 e successive modifiche, avviando la procedura dell’allontanamento dal territorio nazionale. Qualora vi siano procedimenti penali pendenti si dovrà richiedere il nulla osta all’allontanamento all’A.G., che si intende concesso qualora l’autorità giudiziaria non provveda entro 48 ore dalla data di ricevimento della richiesta (ex art.20 bis del d.lgs. n.20 del 2007).
In caso di soggetto extracomunitario non in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione si dovrà procedere nei suoi confronti ai sensi di legge, avviando la procedura volta ad ottenere l’espulsione dal territorio nazionale (ex art.13 co.3 del d.lgs. n.286 del 1998).
In ogni caso si rammenta che uno dei presupposti fondamentali per instaurare un procedimento amministrativo finalizzato all’emissione dei provvedimenti in oggetto è la compiuta e corretta identificazione del soggetto destinatario. Conseguentemente non possono essere valutate favorevolmente proposte di adozione di misure a carico di soggetti che si dichiarino sedicenti all’atto del controllo.