Una decisione di interesse per gli enti coinvolti nelle prossime gare per la distribuzione del gas naturale

Tar Lombardia, Milano, sezione seconda, sentenza n. 1215 del 27 febbraio 2017Presidente Mosconi, relatore Fanizza

A margine

Una società operante nel settore della distribuzione del gas, impugna, chiedendone l’annullamento, tutta la normativa a monte della definizione degli ambiti territoriali minimi.

Si tratta, in particolare, del decreto ministeriale del 19 gennaio 2011, avente a oggetto la “determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale”, degli atti a questo presupposti, adottati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e del decreto ministeriale del 18 ottobre 2011, relativo alla “determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale”.

In sostanza, la ricorrente contesta alla base l’impostazione adottata col nuovo sistema di aggiudicazione, previsto a favore di un unico gestore, della concessione del servizio per ognuno dei 177 ambiti territoriali individuati sul territorio nazionale.

Le nuove norme, infatti, eliminano in radice la possibilità, per i comuni, di procedere in via autonoma con distinte gare all’affidamento del servizio.

Con la riforma è stato in particolare previsto:

a) l’individuazione dei criteri di gara e di valutazione dell’offerta con un apposito decreto interministeriale, sentita la Conferenza unificata e su parere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas;

b) la determinazione, da parte degli stessi ministeri, su proposta dell’Autorità e sentita la Conferenza unificata, degli «ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare a partire da quelli tariffari, secondo l’identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi», nonché la determinazione delle «misure per l’incentivazione delle relative operazioni di aggregazione»;

c) l’emanazione, per ciascun ambito, entro precisi termini, del bando di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas.

La società ricorrente eccepisce, in particolare:

– la violazione dell’obbligo di sottoporre i decreti impugnati alle disposizioni previste dai commi 3 e 4, articolo 17, della legge n. 400/1988 (1);

– il mancato rispetto del ruolo consultivo assegnato all’Aeegsi in fase di determinazione degli ambiti (essendosi l’Autorità espressa con un parere risalente a più di 2 anni prima l’entrata in vigore del decreto);

– che la previsione di una gara unica, per ciascun bacino, rappresenta una prescrizione innovativa rispetto all’art. 14 del D.Lgs n. 164/2000, che lascerebbe alla discrezionalità degli enti locali di disporre l’affidamento del servizio limitandolo all’ambito territoriale del singolo ente o, eventualmente, estendendolo su base volontaria all’ambito territoriale di più enti».

Il Tar respinge il ricorso sul rilievo che le norme del decreto n. 164 del 2000 hanno ammesso, per il periodo antecedente la determinazione degli Atem, la possibilità di affidamenti del servizio «anche in forma associata» o, ancora, «gestioni associate o per ambiti a dimensione sovracomunale», in modo che «la contestata modalità altro non esprime che gli effetti della legittima aggregazione insita nel novellato sistema».

Inoltre, la determinazione degli ambiti non è avvenuta senza il rispetto delle funzioni consultive demandate all’AEESI, la quale, secondo il Tar, «ha fornito un ausilio tecnico decisivo e determinante» avendo dimensionato l’efficienza degli ambiti territoriali minimi ed enucleato il principio cardine secondo cui «l’aumento di dimensione degli ambiti consente di ridurre significativamente le tariffe di distribuzione a vantaggio dei consumatori».

L’individuazione degli ambiti non ha, pertanto, avuto luogo in modo illogico o irragionevole in quanto, dallo stesso dm 19 gennaio 2011, risulta palesemente che il numero di 177 ambiti non è il risultato di un’operazione aprioristica e avulsa degli elementi idonei a far emergere la dimensione ottimale di ciascun ambito.

Infatti, già al momento dell’emanazione del decreto del 2011, il Ministero ha dato un’indicazione precisa in ordine alla ripartizione del territorio nazionale in bacini di utenza, rinviando solo la relativa specificazione di dettaglio attraverso l’attribuzione dei singoli comuni nel perimetro dell’uno o dell’altro ambito.

Operazione, quest’ultima, che, in molti casi avrebbe potuto esaurirsi anche nella mera elencazione dei comuni compresi in una stessa provincia.

Stefania Fabris

———————————————-

(1) 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita’ sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu’ ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di “regolamento”, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di “regolamento”, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

 


Stampa articolo