Il parere della sezione di controllo per la Lombardia sulle modalità di definizione del gruppo “ammistrazione pubblica”

Corte dei conti, sezione controllo per la Lombardiadeliberazione n. 64 del 28 febbraio 2017, Presidente Rosa, relatore Centrone

A margine

La richiesta di parere attiene alla definizione del “gruppo amministrazione pubblica”, ai fini della redazione del bilancio consolidato.

Com’è noto, le regole sull’armonizzazione contabile, introdotte dal decreto legislativo n. 118/2011, impongono alle regioni e agli enti locali  l’obbligo di redazione del bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate

La Corte è richiesta di chiarire:

a) se una fondazione (nel caso di specie, una residenza sanitaria assistenziale) nella quale il Comune nomina la maggioranza dei membri dell’organo decisionale, incaricato di predisporre e di approvare i programmi fondamentali dell’attività verificandone altresì l’attuazione, debba essere o meno considerata quale “ente strumentale controllato”, da includere nel “gruppo amministrazione pubblica”.

b) se debbano considerarsi “enti strumentali partecipati”, ai fini del consolidamento, tutti gli enti, diversi dalle società e dagli organismi partecipati, che svolgono un’attività inerente alle missioni dell’ente locale, per i quali vi è la nomina di alcuni rappresentanti (non della maggioranza) nell’organo decisionale, con la conseguenza che il Comune non influenza in alcun modo l’attività di queste entità, che rimangono ad esso totalmente estranee.

La Corte ricorda quindi che il “gruppo amministrazione pubblica”, definito dall’articolato e dai Principi contabili del d.lgs. 118/2011, si compone, ai fini del consolidamento dei bilanci, di una serie di soggetti che hanno rapporti diversificati con l’ente locale capo-gruppo.

L’ambito soggettivo individuato dalle norme ha l’obiettivo di includere nel consolidamento tutti quegli enti strumentali i cui bilanci possono impattare sulla situazione economico-patrimoniale dell’ente locale (organismi strumentali, enti strumentali controllati, enti strumentali partecipati, società controllate, società partecipate).

Potranno pertanto essere esclusi solo quei soggetti i cui risultati contabili non fornirebbero alcun valore aggiunto informativo rilevante e significativo ai fini della redazione del bilancio consolidato, o che ne ostacolerebbero la redazione in tempi ragionevoli e con uno sproporzionato impiego di risorse (cfr. paragrafo 3.1 dell’Allegato 4/4 al d.lgs. n. 118/2011).

Tra l’altro, sulla corretta applicazione delle disposizioni sul consolidamento dei bilanci si è espressa anche la Sezione delle Autonomie la quale, con la deliberazione n. 9/2016, dopo aver considerato che l’esonero dal relativo obbligo è rimesso ad una valutazione discrezionale degli enti locali, ha evidenziato che gli stessi non devono limitarsi ad eseguire l’operazione di calcolo prevista dal principio contabile (al paragrafo 3 dell’allegato n. 4/4) ritenendo irrilevanti i bilanci che presentano, con riferimento a ciascuno dei parametri individuati, un’incidenza percentuale inferiore a quella prevista rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria dell’ente capogruppo.

Regioni ed enti locali devono infatti tener conto degli ulteriori criteri dettati dal principio.

In sostanza, secondo i magistrati contabili, devono essere incluse, nell’area del consolidamento, anche le fondazioni costituite dagli enti locali tra cui quelle c.d. partecipate.

Rispetto, poi, al secondo quesito, la sezione sottolinea la chiarezza del disposto dell’ 11-ter, comma 2, del d.lgs. n. 118 del 2011, a mente del quale va considerato quale “ente strumentale partecipato” l’azienda o l’ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l’ente locale ha una partecipazione in assenza dei presupposti per qualificarlo quale ente controllato.

In questo caso, quindi, ai fini del consolidamento, la definizione legislativa non richiede né la concorrente presenza della nomina di amministratori (e, tantomeno, della loro maggioranza), né la capacità, da parte dell’ente locale partecipante, di influenzare le scelte amministrativo-gestionali del soggetto partecipato.

Stefania Fabris


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