L’ANAC ha posto in consultazione l’adeguamento delle Linee guida n. 3 del 2016 alle novità del decreto correttivo n. 56 (L’aggiornamneto delle Linee guida a seguito del correttivo appalti). I contributi potranno essere inviati all’Autorità, utilizzando l’apposito modulo, entro il 28 giugno 2017.

L’adeguamento si rende necessario essenzialmente per due motivi.

Primo. Il d.lgs n. 56/2017, nel modificare l’art. 31 sul responsabile unico del procedimento, ha ampliato l’ambito di operatività delle Linee guida dell’Autorità estendendolo ad aspetti, già considerati nelle Linee guida 3/2016o, ma non previsti nella formulazione originaria del comma 5 dell’art. 31. Il novellato comma 5 dell’art. 36 prevede che l’ANAC debba definire una disciplina di maggior dettaglio anche  sui presupposti e sulle modalità di nomina del RUP. Dopo l’adeguamento, tutto il contenuto delle Linee guida n. 3 sarà , quindi, vincolante per le amministrazioni aggiudicatrici.

Secondo. L’adeguamento dell’atto di regolazione serve per affrontare diverse problematiche applicative, segnalate all’Autorità nel primo periodo di applicazione delle nuove regole.

Diverse le novità in arrivo,  introdotte con il meritevole intento di  semplificare (sic!). Esse riguardano, fra l’altro, l’obbligo formativo, il supporto alle attività del RUP, i requisiti e l’incompatibilità fra il ruolo di responsabile e altri che lo stesso potrebbe assumere nell’ambito del processo contrattuale.

Formazione. E’ stato correttamente eliminato il riferimento all’obbligo formativo previsto per gli iscritti agli albi professionali, considerato che per il  Rup non è prevista l’iscrizione agli albi. Nel contempo è stato confermato che le stazioni appaltanti sono tenute ad assicurare specifica formazione professionale soggetta a costante aggiornamento. In mancanza di ulteriori precisazioni, è da ritenere che le amministrazioni aggiudicatrici possono organizzare i percorsi formativi in piena autonomia.

Supporto –  Con riferimento al comma 11 dell’art. 31, secondo cui il RUP svolge i suoi compiti con il supporto dei dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice, è stato chiarito che nel caso di carenze accertate o di mancanza di soggetti in possesso della professionalità necessaria, la stazione appaltante può procedere alla nomina di un soggetto che non sia in possesso dei requisiti richiesti, affidando lo svolgimento delle attività di supporto a soggetti aventi le specifiche competenze nel rispetto delle procedure previste dallo stesso codice. E’ da ricordare che l’attestazione sulle carenze di organico o sulla mancanza di professionalità, presupposto per derogare al principio di autosufficienza organizzativa e ricorrere all’esterno, è nell’esclusiva responsabilità del dirigente preposto all’unità organizzativa competente.

Requisiti –  A titolo  esemplificativo, l’ANAC ha individuato alcune specifiche lauree tecniche richieste per lo svolgimento delle funzione di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

Sempre per quanto attiene ai requisiti, il nuovo atto di regolazione elimina l’obbligo per il RUP di lavori particolarmente complessi di essere in possesso della qualifica di project manager, non prevista nel nostro sistema, sostituita da “adeguata formazione in materia di project management“.

Incompatibilità –  L’Autorità si sofferma a precisare che la possibilità di coincidenza del RUP con il direttore dei lavori o dell’esecuzione del contratto incontra il limite fissato dall’art. 26, comma 7, del codice, secondo cui “Lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo“. Ciò significa che, nel caso in cui il Rup sia incaricato della verifica del progetto (lavori di importo inferiore a un milione di euro), non potrà svolgere le attività vietate dalla richiamata disposizione. E ancora, che sussiste incompatibilità fra l’attività di progettazione e quella di validazione. Tradotto, il RUP faccia il RUP e lasci la progettazione, il coordinamento della sicurezza, la direzione e il collaudo ad altri dipendenti o , in mancanza, a professionisti esterni.


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