Dal 20 maggio scorso anche i contratti attivi rientrano fra i contratti esclusi dall’ambito di applicazione dal codice dei contratti pubblici e ad essi si applicano i principi generali comuni a tutta questa categoria di contratti. E’ quanto stabilisce l’art. 5 del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 56, con la modifica dell’art. 4 del codice del 2016.
Il decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, in particolare, con una disposizione forse eccedente i limiti propri dello strumento del decreto correttivo, inserisce fra i contratti esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione del codice, anche i contratti attivi, ovvero i contratti da cui deriva un’entrata per l’erario (alienazioni del patrimonio immobiliare, locazioni attive e affitti, cessioni di partecipazioni, ecc).
Il suggerimento del Consiglio di Stato – Il Governo ha così accolto l’auspicio che il “codice degli appalti potesse diventare il codice dei contratti pubblici tout court, compresi quelli “attivi” ancora regolati dalla legislazione di contabilità di Stato…”, espresso in sede consultiva dal Consiglio di Stato. I Giudici di Palazzo Spada, nel fornire questo suggerimento, sono consapevoli, tuttavia dell’impossibilità del riordino di questi contratti nel codice in mancanza di un principio espresso di delega (Comm. spec. parere n. 855/2016 sul codice dei contratti pubblici, e parere n. 00432/2017 sul correttivo al codice).
Nell’inattuabilità di un riassetto delle materia, il legislatore delegato si è limitato ad estendere ai contratti attivi i principi dettati dall’art. 4 per tutti gli affidamenti dei contratti esclusi, che, dopo la novella introdotta dall’art. 5 del decreto legislativo. n. 56, ha assunto la seguente formulazione: “Art. 4. (Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi) – 1. L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica”.
Principi e regole – Dal 20 maggio scorso, quindi, le stazioni appaltanti nelle procedure di scelta del contraente per i contratti attivi, devono osservare, oltre ad eventuali specifiche regole contenute nella legislazione di contabilità di Stato e nelle discipline settoriali, anche i principi generali comuni a tutti i «contratti pubblici esclusi» dettati dal richiamato articolo 4: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.
La normativa per gli enti locali – La modifica pone per gli enti locali un problema di coordinamento con l’art. 12, comma 2, della legge n. 127 del 1997 (c.d. “Riforma Bassanini”). Questa disposizione, infatti prevede che “I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell’ordinamento giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell’ente interessato”.
Dal combinato disposto delle due disposizioni deriva che, dopo il 20 maggio, i comuni e province, nelle procedure per le alienazioni del proprio patrimonio immobiliare, devono rispettare le regole specifiche previste dai loro regolamenti ma solo nella misura in cui esse non siano in contrasto con i principi generali comuni alle procedure di affidamento valevoli per i contratti esclusi di cui all’art. 4 del Codice dei contratti pubblici.