Anche sotto la vigenza del D.lgs. n. 50/2016, in assenza della disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei commissari e in ossequio alla norma transitoria contenuta nell’art. 216, co. 1, del medesimo decreto, appare corretto l’operato della Stazione appaltante che, per la nomina della commissione di gara, fa riferimento all’articolo 84 del d.lgs. n. 163/2006.

Tar Lazio, sez. II, sentenza 15 maggio 2017, n. 5780, Pres. Savo Amodio, Est. Proietti

A margine

Nella vicenda, un’impresa partecipante ad una gara aperta per l’affidamento del Servizio di Assistenza Educativa Culturale con l’applicazione del criterio dell’OEPV indetta da un Comune chiede al Tar l’annullamento dell’aggiudicazione a favore di altra ditta lamentando, tra le altre cose, l’illegittimità della procedura di gara ex art. 84, D.lgs. n. 163/2006 e ex art. 77, D.lgs. n. 50/2016 sotto il profilo della formazione della Commissione giudicatrice.

In particolare, la ricorrente contesta la mancata indicazione dei criteri di scelta dei componenti della Commissione, evidenziando che – non essendo stato emanato il regolamento attuativo relativo all’Albo di cui agli artt. 77 e 78 D.lgs. n. 50/2016 – deve ritenersi ancora norma di riferimento l’art. 84 del D.lgs. n. 163/2006.

Pur dandosi atto che “l’Avviso Pubblico, per la valutazione delle proposte pervenute, prevede la nomina di apposita Commissione composta da membri di comprovata esperienza nelle materie di pertinenza dell’Avviso Pubblico”, tale requisito non risulterebbe comprovato con riferimento ai membri nominati, eletti esclusivamente sulla base del requisito “dipendenti municipali”.

L’Amministrazione e l’impresa aggiudicataria, costituite in giudizio, affermano l’infondatezza del ricorso e ne chiedono il rigetto.

Il Tar ricorda che la procedura ad evidenza pubblica in oggetto è disciplinata dal nuovo codice dei contratti pubblici in quanto il bando è stato pubblicato dopo l’entrata in vigore dello stesso.

Tuttavia, in relazione alla nomina della Commissione di gara, non risulta possibile applicare la nuova disciplina contenuta negli articoli 77 e 78 del D.lgs. n. 50/2016, in quanto, alla data di pubblicazione e svolgimento della gara, non risultava ancora adottato l’atto attuativo recante la disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei commissari e, quindi, in ossequio alla disciplina transitoria contenuta nell’art. 216, co. 1, D.lgs. n. 50/2016, appare corretto l’operato della Stazione appaltante, la quale ha fatto riferimento all’articolo 84 del D.lgs. n. 163/2006.

In aggiunta, il collegio rileva che i componenti della Commissione di gara risultano essere stati scelti tra i dipendenti dell’Amministrazione, e individuati sulla base delle rispettive competenze tecniche e amministrative.

Ciò premesso, l’art. 84, co. 2, D.lgs. n. 163/2006, prevede che la Commissione, nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, sia composta da un numero dispari di componenti (massimo cinque) esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, ma non prevede l’obbligo per la stazione appaltante di esplicitare i criteri che presiedono alla scelta dei membri. Quindi, dal solo fatto della mancata indicazione di tali criteri non si può inferire né la violazione del citato articolo 84, né la mancanza di esperienza dei componenti della Commissione.

Peraltro risulta comunque comprovato che il Presidente è un dirigente apicale della Direzione Tecnica; che tutti i membri hanno un grado di istruzione elevato (laurea); che due di essi hanno la qualifica di assistenti sociali e sono stati scelti con criteri di imparzialità e trasparenza, in quanto non coinvolti direttamente nella gestione del servizio; che uno dei membri si caratterizza, altresì, per l’esperienza pluriennale prestata nelle commissioni per la valutazione di progetti in materie affini a quella di specie.

Inoltre, la Commissione è stata integrata con una Posizione Organizzativa dei Servizi Educativi e Scolastici, che vanta esperienze anche nell’ambito di attività di docenze universitarie e formazione, nonché con un funzionario amministrativo avente incarichi di responsabilità nell’area scolastica, proprio al fine di garantire una valutazione complessa ed eterogenea.

Pertanto, non sussistono elementi che inducono a ritenere violata la normativa di riferimento la cui ratio consiste nel “garantire che i membri dell’organo collegiale assicurino una competenza tecnica specifica e ragguagliata alla tipologia delle prestazioni che si intendono affidare, e ciò al fine di assicurare che il giudizio, espresso dai membri della Commissione, risulti il più possibile pertinente in relazione al contenuto specifico delle offerte presentate” (Consiglio di Stato, sez. V, 20/09/2016, n. 3911).

Infatti, nel caso in esame, ognuno dei membri vanta un’esperienza tecnica e professionale coerente con il servizio oggetto del bando, ragion per cui non v’è motivo di discostarsi dall’orientamento espresso nella sentenza del Tar Lazio n. 1242 del 28/01/2016, secondo cui: “È la Commissione giudicatrice nel suo complesso che deve garantire il possesso delle conoscenza tecniche globalmente occorrenti nella singola fattispecie, sicché la previsione dell’art. 84, comma 2, Codice degli appalti deve ritenersi soddisfatta allorché due dei suoi tre componenti vantino una specifica competenza nel settore cui il singolo appalto si riferisce e il terzo membro vanti comunque una competenza generale in materia di procedure ad evidenza pubblica”.

Il Collegio ritiene quindi il ricorso infondato e lo respinge.

di Simonetta Fabris

 


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