Gli Accordi sono stati approvati il 21/12/2011 dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano. Sono stati pubblicati in G.U. l’11 Gennaio 2012 e riguardano la formazione minima obbligatoria relativa all’art. 37 comma 2 (lavoratori, dirigenti e preposti ) del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

Il D.Lgs. n. 81/08 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30/4/2008 (Supplemento Ordinario n. 101) ed è entrato in vigore il 15/5/2008. All’art 37 del presente Decreto, troviamo le indicazioni sulla formazione dei lavoratori. Al comma primo si specifica che il datore di lavoro ha l’obbligo di formare tutti i lavoratori. Il comma 2 dello stesso articolo, però, recita questo: “ La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo.” Come già detto, il Decreto n. 81 è entrato in vigore nel maggio del 2008, e fino a gennaio 2012, nessuno ha mai emanato tali accordi, per specificare come effettuare in modo corretto la formazione dei lavoratori. Questo ovviamente ha creato confusione sul tema della formazione della sicurezza sul lavoro, fino al 21/12/2011 quando sono stati finalmente approvati gli accordi.

Dalla data di entrata in vigore dell’accordo (26 gennaio 2012), tutti i datori hanno l’obbligo di formare i propri lavoratori seguendo quanto riportato all’interno dell’accordo, il quale si sofferma su diversi aspetti fondamentali del corso di formazione. Infatti tale documento, riporta non solo i contenuti minimi dei corsi, ma anche la durata minima, l’organizzazione del corso, le metodologie di insegnamento, le modalità di attestazione e di aggiornamento di tali corsi. Inoltre viene riportata la possibilità di riconoscere come valida la formazione pregressa, solo però se si riesce a dimostrare il rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda la durata, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi, fermo restando ovviamente l’obbligo di aggiornamento, riportato nell’accordo.

Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica e nell’ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l’utilizzo della formazione e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo ma solo per la formazione generale e solo in modalità avanzate e interattive secondo nuove “regole” innovative, anch’esse dettagliatamente imposte e riportate in un apposito Allegato, con divieto di utilizzo dell’e-Learning per la formazione specifica sia dei preposti sia dei lavoratori e con obbligo di verifiche finali di presenza. Il primo aspetto fondamentale è che il corso di formazione è stato diviso in due parti: una parte generale ed una parte specifica.

La parte generale è di 4 ore, e si può svolgere in modalità e-learning. Tale formazione deve essere svolta una sola volta, e non ha bisogno di essere aggiornata. I contenuti sono gli stessi per ogni tipologia di lavoratore, e sono: Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo ed assistenza.

La parte specifica invece è di durata variabile: 4 ore per le attività a rischio basso, 8 per quelle a rischio medio e 12 per quelle a rischio alto. Questa durata è quella minima, e gli argomenti ovviamente variano in base ai rischi specifici presenti nell’attività (es. rischio chimico, rischio biologico, rischio infortunistico, rischio microclima ed illuminazione ecc.). Questa parte specifica può essere svolta solamente in presenza (non in modalità e-learning), sia in aula che sul posto di lavoro. Mentre la parte generale una volta effettuata, vale per sempre, la parte specifica deve essere aggiornata ogni 5 anni, con 6 ore di aggiornamento. La formazione specifica deve essere svolta dopo quella generale e al termine del processo formativo, deve essere svolto un test di apprendimento al superamento del quale viene rilasciato un attestato personale che dimostri l’avvenuta formazione.

Gli attestati di frequenza e di superamento della prova di verifica vengono rilasciati direttamente dagli organizzatori dei corsi in base alla frequenza del 90 % delle ore di formazione previste. Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni: Indicazione del soggetto organizzatore del corso, normativa di riferimento, dati anagrafici e profilo professionale del corsista, specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo al monte ore frequentato, il periodo di svolgimento del corso, e la firma del soggetto organizzatore del corso e del docente.

Per determinare la classe di rischio di un’attività, per comprendere quindi la durata del corso di formazione, bisogna fare riferimento ai Codici ATECO 2002-2007. Infatti in allegato all’accordo Stato Regioni, sono riportati i vari settori ATECO divisi in rischio basso, medio e alto. Spesso però accade che all’interno di una realtà, come ad esempio quella comunale, si svolgano attività con classi di rischio differenti. Ad esempio un soggetto che svolge la mansione di impiegato si colloca nel rischio basso, anche se svolge la propria attività in un’azienda a rischio alto o medio. Perciò bisogna fare attenzione e dividere i lavoratori in base a ciò che realmente svolgono, facendo affrontare ai lavoratori con mansioni a rischio basso un corso di 8 ore (4 generale + 4 specifica), a rischio medio un corso di 12 e a rischio alto un corso di 16 ore. Perciò se in un comune vi sono impiegati e magazzinieri, i primi affronteranno il corso a rischio basso (poiché l’attività di ufficio nella classificazione dei codici ATECO rientra in quella categoria), mente i secondi affronteranno il corso per lavoratori a rischio medio.

Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o contestualmente all’assunzione (entro e non oltre 60 gg.).

Questi corsi sono di grande importanza e seguono il pensiero che sempre più si è sviluppato nell’ambito della sicurezza sul lavoro, dove si passa da una sicurezza definita “oggettiva” ad una definita “soggettiva”. Infatti se con i primi decreti degli anni 50, al centro dell’interesse vi era la macchina e l’ambiente lavorativo, ora, con la normativa vigente (ma già con la 626/94) la persona, vista come lavoratore, è al centro dell’interesse. La formazione è quindi un’arma fondamentale della prevenzione primaria, che va ad agire sulle azioni e sul comportamento del lavoratore, in modo tale da ridurre al minimo gli incidenti, gli infortuni e le malattie professionali.


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